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Nuovi limiti per ravvedimento e notifica delle cartelle

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di collaborare con i contribuenti per metterli nelle condizioni di pagare le tasse correttamente oppure di regolarizzare la loro posizione senza dover attendere necessariamente le scadenze fiscali. àˆ stato per questo modificato l’istituto del ravvedimento e ci sono delle novità  anche nella notifica delle cartelle di pagamento. 

L’Agenzia delle Entrate vuole instaurare un rapporto di maggiore collaborazione con i contribuenti per ridurre gli episodi di evasione fiscale. Per realizzare questo obiettivo ha naturalmente dovuto introdurre delle modifiche ad alcuni istituti ad esempio quello del ravvedimento che ècambiato sostanzialmente perchè:

1. si potrà  fare anche nel caso in cui l’Erario avrà  avviato i controlli e gli accertamenti,
2. non prevede limiti temporali per l’applicazione di questo istituto.

Proprio in virt๠del secondo punto, gli sconti calcolati sulla tempestività  del ravvedimento sono stati modificati cosà¬:

1. la sanzione èridotta a 1/7 del minimo se il ravvedimento èfatto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello durante il quale èstata commessa la violazione, ed entro due anni dall’errore o dall’omissione;
2. la sanzione èridotta a 1/6 del minimo se il ravvedimento èfatto oltre il termine della presentazione della dichiarazione oppure, se non èprevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dell’errore.

Modificata anche la disciplina relativa ai termini per la notifica delle cartelle e per gli accertamenti nel caso in cui sia presentata una dichiarazione integrativa o sia regolarizzata una violazione quando non èprevista la dichiarazione periodica. Nella pratica i tempi per la notifica decorrono dalla presentazione delle dichiarazioni in caso di liquidazione, controllo formale, dichiarazioni integrative.

L’accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa e limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.