Modello contratto a progetto

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Come accennato, il contratto a progetto deve essere stipulato per iscritto e al suo interno devono essere indicati con chiarezza sia la portata del progetto che le modalità  con cui il lavoratore deve coordinarsi con l’organico e la struttura aziendale.

Oltre a questi dettagli, il contratto deve indicare anche la durata del rapporto di lavoro e la retribuzione attribuita al collaboratore, che deve essere proporzionata alla quantità  e qualità  della prestazione.

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Diritti doveri e orari co.co.pro.

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Come accennato, il lavoratore con contratto a progetto (almeno formalmente) ha il diritto di decidere liberamente quando lavorare per portare a termine l’incarico affidatogli, senza alcun vincolo di orario.

La conseguenza inevitabile èche egli, esattamente, come un lavoratore autonomo, non vanta alcun diritto di pausa dal lavoro di quelli attribuiti al dipendente: niente ferie, niente permessi, niente congedi, niente riposo settimanale, niente festività .

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Contratto a progetto

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Il fulcro del contratto a progetto èproprio il concetto di “progetto”, nato e definito con la legge Biagi. Il co.co.pro., infatti, ècolui che èassunto da un datore di lavoro con lo scopo di svolgere e portare a termine uno o pi๠progetti, il cui contenuto e i cui confini devono essere indicati con precisione nel contratto sottoscritto da ambo le parti (in quanto, per legge, esso deve assumere la forma scritta).

Quella del collaboratore, per usare i corretti termini giurisprudenziali, èun’obbligazione di risultato (come per i professionisti) e non di mezzi (come per i dipendenti): questo significa che il co.co.pro. deve portare a termine il progetto affidatogli nei tempi e con i mezzi da lui stesso scelti in assoluta autonomia.

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Job on call: il contratto di lavoro intermittente a chiamata

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Il lavoro intermittente (o “su chiamata”, da cui l’appellativo inglese “job on call”) èuna speciale tipologia di contratto introdotta nel nostro ordinamento con la legge Biagi, soppressa durante il governo Prodi e successivamente reintrodotta col nuovo governo Berlusconi.

In pratica, il datore di lavoro chiama il dipendente a svolgere la sua mansione solo quando effettivamente serve (con preavviso di almeno un giorno), lasciandolo invece a casa quando non occorre.

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Flessibilità  dei contratti collettivi

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Esiste un importante principio della nostra legislazione riguardante i contratti collettivi: come si suol dire, dal punto di vista del dipendente essi sono flessibili verso l’alto e rigidi verso il basso, mentre per il datore di lavoro vale l’esatto contrario.

Pertanto, il contratto collettivo offre uno schema generale di diritti e doveri delle parti coinvolte nel rapporto negoziale; tuttavia, avvicinandosi dai livelli generali di contrattazione a quelli pi๠vicini al lavoratore èconsentito stabilire nuove clausole e deroghe che migliorino le condizioni contrattuali a favore del subordinato, mentre non èpossibile fare altrettanto nel senso opposto, e dunque a favore del datore.

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L’efficacia dei contratti collettivi

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La mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione ha lasciato irrisolto un obiettivo considerato importante dai padri costituenti: fare in modo che la contrattazione collettiva portasse ad ottenere condizioni di lavoro e di retribuzione paritarie per tutti i lavoratori svolgenti mansioni analoghe, per evitare differenze ingiustificate.

In effetti, oggi non esiste nessuna possibilità  di varare contratti collettivi con efficacia “erga omnes”.

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Nuovo CCNL per il comparto ferroviario

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Nelle settimane scorse, dopo lunghe trattative, si èfinalmente giunti all’accordo sui contenuti dello stipulando nuovo contratto collettivo riferito al settore delle ferrovie, firmato da quasi tutte le sigle sindacali.

Il contratto, il cui testo verrà  materialmente steso nelle prossime settimane, si caratterizza per il suo tratto unificante: al posto dei diversi contratti specifici previsti precedentemente, vi èora un unico grande quadro complessivo in cui èregolamentata sia la posizione di chi opera direttamente sui treni che quella di chi svolge un ruolo di contorno (servizi di pulizia, di ristorazione, di biglietteria ecc.), per un totale di oltre duecentomila persone.

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Stipendi dopo il rinnovo dei contratti di lavoro

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Due giorni fa èstato firmato l’accordo sulla riforma dei modelli contrattuali dove hanno firmato il governo, la confindustria e i sindacati CISL e UIL.

La CGIL, come già  detto, ha partecipato alla riunione senza perಠfirmare l’accordo. Guglielmo Epifani ha in pi๠occasioni espletato le proprie critiche a questo nuovo modello contrattuale che avrà  la durata di 3 anni e avrà  un aumento del salario in proporzione all’aumento della produttività  dell’azienda.

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Riforma del modello contrattuale

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Firmata oggi l’intesa sui nuovi contratti di lavoro tra governo e Confindustria, sindacati, ma senza la CGIL che ha presenziato alla riunione senza perಠfirmare l’accordo.

Tra i sindacati che hanno firmato c’erano CISL e UIL. Durante tutto il periodo di 7 mesi nei quali saranno necessari continui colloqui e trattative per il rinnovo dei contratti sarà  vietato scioperare.

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Prestazioni accessorie occasionali

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Le cosiddette prestazioni accessorie sono alcune attività  lavorative di carattere assolutamente marginale riservate a particolari categorie svantaggiate, caratterizzate da notevoli semplificazioni dal punto di vista amministrativo e burocratico.
Pi๠correttamente, la legge Biagi parla di “attività  lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”.

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Dai co.co.co. ai contratti a progetto (I)

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Per molti anni nelle aziende italiane si èdiffusa una figura di lavorativa atipica, quella del collaboratore coordinato e continuativo. Il termine “atipico”, al contrario di quanto si pensa, non significa affatto “lavoratore non a tempo indeterminato” o “flessibile”: si faceva infatti riferimento al fatto che si tratta di una figura che non ètipizzata, ossia che non esistessero leggi che ne decretassero diritti e obblighi.

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Collaborazioni occasionali

La legge Biagi, oltre a delineare con chiarezza i confini della collaborazione coordinata e continuativa con la nuova tipologia del contratto a progetto, ha anche definito meglio un’altra fattispecie analoga e dai contorni prima indefiniti: le collaborazioni occasionali.

Per evitare facili abusi, legati al poter evitare gli adempimenti e i versamenti dovuti per l’assunzione di un dipendente, il legislatore ha stabilito delle soglie inderogabili oltre le quali non èconsentito parlare di prestazioni occasionali ed èdunque indispensabile che fra committente e prestatore di lavoro si stabilisca un rapporto giuridico di altro genere.

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Contratto di inserimento

Introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la famosa “legge Biagi”, il contratto di inserimento ha sostituto il precedente contratto di formazione e lavoro, di cui riprende buona parte della filosofia di base.

L’idea èquella secondo cui l’impresa offre al lavoratore di acquisire una base di esperienza che gli sarà  utile nella sua successiva carriera lavorativa.

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Modifica al contratto di lavoro: jus variandi

contratto di lavoro jus variandi

Nella generalità  dei contratti, le parti stabiliscono di comune accordo tutte le singole clausole, e quelle hanno valenza obbligatoria nei confronti di entrambi; qualunque variazione a quanto concordato puಠessere apportata solamente se vi èil consenso di tutte le parti in causa.

Nei contratti di lavoro, perà², il legislatore ha tenuto conto del fatto che la realtà  di ogni ambiente lavorativo èprofondamente dinamica, suscettibile di variazioni di grande impatto anche da un giorno all’altro.

Proprio per semplificare la vita degli imprenditori, la legge ha riconosciuto ai datori di lavoro un potere particolare di cui al contrario i lavoratori non dispongono: lo jus variandi, secondo l’antica dizione del diritto romano.

In sostanza, èil diritto riconosciuto al datore di lavoro di apportare unilateralmente delle modifiche al rapporto di lavoro successivamente alla stipulazione del contratto, a fronte di sopravvenute esigenze della realtà  aziendale, in merito all’oggetto delle prestazioni.

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