Tuttavia, trattandosi di provvedimenti resi noti a pochissimi giorni di distanza dalla scadenza prevista per gli adempimenti stessi, ne deriva che numerose persone al momento dell’adozione della misura avevano già provveduto ad effettuare i pagamenti applicando la percentuale piena anzichè quella ridotta.
Tra le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità figurano le nuove soglie per la liquidazione trimestrale dell’Iva, adeguate all’innalzamento della soglia dei ricavi previsto dal decreto sviluppo per l’adozione della contabilità semplificata.
Ne deriva quindi che, in forza delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità , come parametro per la liquidazione trimestrale dell’Iva non èpi๠utilizzato il volume d’affari previsto dall’art. 7 del DPR 542/99 ma il volume dei ricavi, intendendosi per tali quelli disciplinati dagli articoli 57 e 85 del DPR 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi).
Se la riduzione della deduzione dell’Irpef sulla prima casa contenuta nella manovra finanziaria predisposta dal governo Berlusconi era stata letta dagli italiani come una reintroduzione fittizia dell’Ici sulla prima casa, ora non ci sono pi๠dubbi, gli italiani a breve dovranno tornare a pagare l’imposta comunale sugli immobili anche per l’abitazione principale.
Il neo premier Mario Monti ha infatti annunciato il suo piano volto a ridurre l’indebitamento del paese e che prevede, oltre alla reintroduzione dell’Ici sull’abitazione principale in quanto a suo avviso “l’esenzione sull’abitazione principale èuna anomalia nel confronto internazionale“, importanti novità anche in materia di lavoro e previdenza sociale.
La legge n. 183/2011, meglio nota come Legge di Stabilità , pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta Ufficiale, prevede importanti novità sia per quanto riguarda il settore del lavoro (leggi “Novità Legge Stabilità sul lavoro“) sia dal punto di vista fiscale.
Tra le principali novità fiscali figura il venir meno dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili per i contribuenti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano tutte le operazioni, sia attive che passive, tramite bonifici bancari, carte di credito e altri tipi di strumenti tracciabili.
Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità , oltre a quelle riguardanti il mondo del lavoro (leggi “Novità Legge Stabilità sul lavoro“), figurano anche delle agevolazioni fiscali riconosciute agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante.
Tale agevolazione, in particolare, consiste in una deduzione forfettaria dal reddito di impresa di un ammontare che viene calcolato in base all’ammontare complessivo dei ricavi, in forza di quanto stabilito dall’articolo 53 del Tuir.
Il certificato di residenza fiscale èun documento che nella maggior parte dei casi viene richiesto ad un’azienda italiane da altre aziende estere con cui collabora.
Attraverso questo certificato, infatti, l’azienda non italiana ha la certezza che la società con cui si accinge a stringere una collaborazione non èuna società fittizia ma esiste realmente ed ha il domicilio fiscale in Italia.
L’Agenzia delle Entrate con provvedimento datato 2 novembre 2011 ha fornito l’elenco dei documenti che devono conservare ed esibire in caso di controllo tutti i contribuenti che intendono usufruire della detrazione del 36% sulle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia.
Il provvedimento, ricordiamo, èstato emanato in seguito all’introduzione delle norme (Dl 70/2011) che hanno semplificato notevolmente gli adempimenti a carico dei contribuenti che intendono usufruire dell’agevolazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione, eliminando l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo e di indicare in fattura, separatamente, il costo della manodopera.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul suo sito internet il modello da utilizzare per comunicare un indirizzo diverso dal domicilio fiscale e presso il quale si desiderano ricevere le comunicazioni e le notifiche da parte dell’Agenzia stessa.
L’approvazione e la pubblicazione del modello si èresa necessaria a seguito delle modifiche apportate all’articolo 60 del Dpr 600/1973 dall’articolo 38 del decreto legge 78/2010, in forza delle quali l’elezione del domicilio non deve pi๠essere effettuata mediante dichiarazione annuale ma deve risultare da apposita comunicazione.
L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a 3.000 o a 3.600 euro, conosciuto anche come redditometro o spesometro, non sussiste in merito a determinate categorie di operazioni.
Le operazioni che devono essere escluse, in particolare, sono tutte quelle che risultano prive di uno dei presupposti di applicazione dell’Iva, ossia il presupposto territoriale, oggettivo e soggettivo. Tale principio implica anzitutto che non dovranno essere comunicate, o almeno non in questa sede, tutte le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia.
Ma cosa succede se i soggetti obbligati non presentano tale dichiarazione entro la scadenza stabilita o commettono degli errori o delle omissioni nella sua compilazione?
I contributi volontari versati all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Inps) offrono due vantaggi principali: il primo èdato dal fatto che con la contribuzione volontaria si puಠsia accelerare la maturazione dei requisiti di pensione, sia ottenere alla maturazione degli stessi degli importi mensili pi๠alti. Il secondo vantaggio, da non trascurare, èdato dal risparmio fiscale ottenibile attraverso il versamento dei contributi volontari.
Questo perchè i contributi volontari, cosଠcome prevede attualmente la normativa fiscale in vigore, risultano essere deducibili per intero dal proprio reddito complessivo, anche quando la spesa previdenziale èstata sostenuta per conto di un familiare che risulta essere fiscalmente a carico. La deducibilità fiscale, in sede di dichiarazione dei redditi, èfruibile nel quadro E del modello di dichiarazione 730 per chi èun lavoratore dipendente, oppure nel quadro RP del modello di dichiarazione Unico per chi èun lavoratore autonomo.
L’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con i paesi a fiscalità privilegiata introdotto dalla legge 448/98 èfinalizzato a contrastare le frodi internazionali in materia fiscale attuate soprattutto mediante l’emigrazione fittizia finalizzata all’evasione fiscale.
L’obbligo di comunicazione delle operazioni con soggetti che risiedono in uno dei paesi ricompresi nella cosiddetta black list èa carico di tutti i soggetti passivi d’Iva che agiscono nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o di una professione.
Sono tantissimi i giovani di talento che in questi ultimi anni hanno lasciato l’Italia per cercar fortuna all’estero; e molto spesso grandi multinazionali ed Università estere si sono accaparrati i nostri migliori “cervelli”. Ebbene, per frenare questa vera e propria emorragia, e per agevolare il percorso inverso, èin vigore una Legge grazie alla quale chi rientra dall’estero, e viene assunto in Italia, puಠbeneficiare di un’agevolazione fiscale, ovverosia di un bonus.
Trattasi, nello specifico, della Legge numero 238 del 2010 che permette, fino alla fine del 2013, di fruire di una riduzione di quella che ai fini Irpef èla base imponibile. Il tutto a fronte del rispetto dei requisiti per fruire dell’agevolazione fiscale, a partire dall’età ; sono ammessi alla fruizione del bonus, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, solo coloro che sono nati dopo la data dell’1 gennaio del 1969.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 102/E del 25 ottobre 2011 ha chiarito che a partire da settembre 2010 la compravendita di valute sul mercato del Forex, in forza di quanto stabilito da Testo unico della finanza, sono ricomprese nell’ambito dei contratti finanziari differenziali e che pertanto i redditi derivanti devono essere annoverati tra quelli indicati dall’articolo 67, comma 1, lettera c-quater).
La normativa relativa alla nota di credito prevede che questa possa essere emessa solo in determinati casi esplicitamente previsti dalla legge e tra cui non rientra quella dell’annullamento di una fattura fittizia.
Ne deriva quindi che l’Iva indicata in una fattura emessa in relazione ad operazioni inesistenti deve essere sempre versata all’erario, non potendo essere annullata mediante l’emissione di una nota di credito. Esiste perಠun’eccezione in quanto il mancato versamento dell’Iva èconsentito nel caso in cui il soggetto che ha emesso la fattura dimostri di aver evitato perdite erariali mediante il ritiro della fattura prima che questa sia stata effettivamente utilizzata dal destinatario.
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