Per capire quali delle spese sostenute possono essere portate in detrazione occorre anzitutto tenere presente che sono considerati oneri accessori tutte quelle spese strettamente connesse alla stipula del mutuo, ossia senza le quali il mutuo non avrebbe potuto essere erogato.
Il modello 730 2012 èstata modificato rispetto a quello dello scorso anno in modo tale da includere nel quadro B dedicato ai redditi dei fabbricati anche l’eventuale dichiarazione degli affitti di abitazioni e pertinenze assoggettate alla cedolare secca, ovvero all’imposta sostitutiva fissa del 21% per la quale possono optare i proprietari di immobili concessi in locazione.
Tra le misure contenute nella riforma del fisco approvata ieri dal Consiglio dei ministri e che nel corso dei prossimi giorni verrà esaminata dalle Camere figura anche l’introduzione di una nuova tassa per le aziende.
Si tratta dell’Iri (Imposta sul reddito imprenditoriale), che andrà a sostituire l’Ires (Imposta sul reddito delle società ) ma non obbligatoriamente, solo nel caso in cui l’imprenditore decida di separare il proprio reddito da quello dell’azienda.
Sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, nell’apposita sezione dedicata al 5 per mille accessibile dall’home-page, gli elenchi delle onlus, degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche escluse o riammesse alla ripartizione dei fondi relativi al triennio 2006-2008.
Respinto il ricorso di Equitalia su una controversia avente come oggetto l’iscrizione nel registro ipotecario di due terreni di una Srl con sede in provincia di Catanzaro che aveva omesso di corrispondere allo Stato dei contributi per la realizzazione di alcune opere irrigue, ricevendo una cartella esattoriale di 2.028 euro.
Con il Decreto del 5 aprile 2012, pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2012, sono stati aggiornati i coefficienti per determinare la base imponibile IMU 2012 degli immobili classificabili nella categoria “Dâ€, non censiti al Catasto, di proprietà delle imprese.
Come previsto negli anni passati per l’ICI, la base imponibile ai fini IMU per gli immobili di classe “D†ècosଠdeterminata, in base all’art. 5 del D. Lgs n. 504/92:
La cessione di impianti radiotelevisivi, quando non abbia per oggetto unicamente le attrezzature ma comprenda anche altri beni quali marchi, brevetti, frequenze, si configura come cessione d’azienda (o di ramo d’azienda), e come tale non èsoggetta ad IVA ma sconta l’imposta proporzionale di registro. Inversamente, la cessione delle sole attrezzature, qualificandosi come cessione di beni, èrilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Questo il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n.33/E del 10 aprile 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate ha inteso illustrare le novità introdotte dall’articolo 40, comma 9-bis, del decreto “Salva Italia†(D.L. 201/2011) che ha integrato, inserendovi il comma 7-bis, l’articolo 27 del “Testo unico della radiotelevisione†(DLgs n. 177/2005).
Tra le spese detraibili per le imprese e i liberi professionisti titolari di partita Iva figurano anche gli interessi passivi pagati a fronte della stipula di un contratto di leasing per una o pi๠autovetture.
Per quanto riguarda le società soggette a Ires, in base a quanto stabilito dall’articolo 96 del Tuir, la detrazione degli interessi passivi èlegata alla redditività della gestione caratteristica dell’azienda e risulta pari al 30% del ROL (reddito operativo lordo).
I liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i rappresentanti e gli agenti titolari di partita Ivapossono portare in detrazione i costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività , ossia tutti quelli che sono strumentali ad essa.
Tra le spese deducibili e detraibili dal reddito imponibile del libero professionista titolare di partita Iva figurano anzitutto i costi sostenuti per l’apertura della partita Iva, ovvero i costi sostenuti per l’acquisto delle marche da bollo, le spese del commercialista e quelle sostenute per il disbrigo delle pratiche amministrative.
Arriva un nuovo codice tributo “6837â€, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E del 4 aprile 2012, che le imprese editoriali dovranno indicare, tramite modello F24, per fruire, in compensazione, del credito d’imposta per l’acquisto di carta deputata alla stampa di libri e giornali.
Nella compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo va indicato nella sezione “Erarioâ€, colonna “importi a credito compensatiâ€, riportando in formato AAAA nel campo “anno di riferimento†l’anno in cui èstata effettuata la spesa. Non sussistono problemi per i soggetti che hanno già fatto uso del vecchio codice tributo, comunque valido per fruire dell’agevolazione.
àˆ partita ieri in dieci città italiane (Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Pescara, Roma, Napoli, Cosenza e Foggia) l’iniziativa “Sportello Amicoâ€, un progetto attivato in via sperimentale da Equitalia e volto a garantire al cittadino un nuovo spazio d’ascolto, ove ciascuno possa ricevere un’assistenza adeguata e rispondente alle proprie esigenze.
Il servizio èstato avviato, in modo particolare, per venire incontro alle necessità di coloro i quali incontrano le maggiori difficoltà anche nella gestione delle pratiche pi๠semplici, come ad esempio gli anziani o gli immigrati che possono incontrare problemi a causa di una scarsa dimestichezza con la lingua italiana. La funzione principale dello “Sportello Amico†sarà dunque quella di aiutare queste persone nella compilazione della modulistica, fornendo le informazioni richieste con la massima chiarezza e semplicità .
Con un comunicato stampa del 5 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al 20 aprile 2012 la scadenza per comunicazione dell’indirizzo telematico dove ricevere il modello 730-4 online. I sostituti d’imposta avranno quindi a disposizione venti giorni in pi๠per fornire il recapito telematico al quale ricevere i dati contabili delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2012 presentato dai propri dipendenti o pensionati, rispetto al termine precedentemente fissato al 31 marzo 2012.
Con il provvedimento n. 2012/37049 del 13 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato fino al prossimo 15 ottobre 2012 il termine di scadenza per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi a soci o familiari, andando a modificare il provvedimento del 16 novembre 2011 con cui il termine veniva originariamente fissato al 31 marzo 2012. Lo slittamento per la trasmissione dei dati èstato deciso dall’Amministrazione Finanziaria in ragione delle particolari difficoltà di attuazione e dell’assoluta novità della norma.
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono usufruibili anche per immobili acquisiti con sentenza dichiarativa di usucapione emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria, a condizione che essi siano adibiti a prima abitazione e limitatamente all’imposta di registro, escludendo dunque i benefici relativi all’imposta ipotecaria e a quella catastale. Questo, sinteticamente, il contenuto della risoluzione n. 25/E datata 20 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate, che va cosଠad allinearsi con alcune pronunce (sentenze n. 29371 del 16 dicembre 2008 e n. 581 del 15 gennaio 2010) della Corte Suprema di Cassazione.
L’attuale, particolarissima, congiuntura economico-finanziaria causerebbe il manifestarsi di due tendenze, l’una indissolubilmente legata all’altra per quanto entrambe spingano in due differenti direzioni, che starebbero rendendo la vita molto difficile ad un gran numero di italiani.
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