àˆ necessario, ovviamente, documentare l’acquisto e la data in cui èavvenuto: chi non ha conservato la fattura o un altro documento di prova, dunque, dovrà rinunciare al beneficio.
I beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri (automobili, imbarcazioni…) saranno valutati sulla base del costo determinato ai fini dell’imposta di registro o di successione, o, in mancanza, sulla base del costo di acquisto.