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Libro unico del lavoro

libro unico

Art. 39 del D.L. n. 112/2008: stabilisce la tenuta di questo libro unico da parte di tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati, coordinati e continuativi nonchè prestatori di lavoro associati.

Unica eccezione il lavoratore domestico.

Il libro unico dovrà  essere conservato presso la sede legale dell’azienda o presso lo studio del consulente del lavoro delegato, o presso le associazioni di categoria.



Il libro unico del lavoro dovrà  essere conservato per 5 anni.
Su questo libro dovrà  essere registrato:
nome e cognome del lavoratore;
il codice fiscale;
la qualifica e il livello di inquadramento;
la retribuzione base;
l’anzianita` di servizio;
le relative posizioni assicurative e previdenziali.
Dovrà  essere inoltre annotato sul libro unico qualsiasi erogazione in danaro o in natura corrisposta al lavoratore (anche relativa a rimborso spese), nonchè tutte le detrazioni e/o trattenute effettuate.
Si dovranno inoltre registrare tutte le presenze o assenze (ferie, riposi, malattia e infortuni).di ciascun dipendente.
Per quanto concerne i lavoratori a domicilio, sul libro unico dovrà  essere registrata anche la data e l’ora di consegna del lavoro e di completamento e descrizione del lavoro svolto e riconsegnato all’azienda.
La sanzione per non aver istituito il libro unico va da Euro 500 a 2500.
La sanzione per aver omesso la registrazione di un lavoratore nel libro unico del lavoro va da Euro 150 a 1500.
La sanzione per la tardiva registrazione va da Euro 100 a 600.