Le azioni possessorie

Il possesso non costituisce un diritto reale bensଠuno stato di fatto che riceve particolare attenzione e tutela dal nostro ordinamento. Il possessore di un bene puಠovviamente vantare su di esso un diritto reale, ma non necessariamente.

Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorie”. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.

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“Possesso vale titolo” e usucapione

L’articolo 1153 del codice civile stabilisce la regola nota come “possesso vale titolo”: colui che diviene possessore, mediante un titolo idoneo d’acquisizione (compravendita, donazione, successione ecc.) di un bene mobile non registrato da un cedente, che pure non ne aveva diritto, ne diviene comunque e automaticamente proprietario.

àˆ perಠindispensabile che al momento dell’acquisizione (ma non necessariamente in seguito), il cessionario fosse in buona fede: il ricettatore, infatti, non èovviamente tutelato. La buona fede, peraltro, èpresunta, almeno fino a prova contraria.

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Differenze fra possesso e proprietà 

Il possesso èuno stato di fatto, una situazione oggettiva che non corrisponde necessariamente ad un diritto reale.

Le caratteristiche del possesso sono il “corpus possessionis” e l’“animus possidendi”: il primo requisito consiste nella materiale detenzione del bene considerato (elemento oggettivo), mentre il secondo fa riferimento allo stato d’animo del possessore (elemento soggettivo), il quale si ritiene in diritto di utilizzare e godere di quel bene in maniera piena ed esclusiva, come il titolare del diritto di proprietà .

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