
Dopo aver presentato denuncia all’INAIL il datore di lavoro deve consegnare una copia di tale denuncia all’Autorità locale di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio o, in caso di assenza di tali uffici, al Sindaco del posto.
La denuncia non deve invece essere presentata quando la prognosi dell’infortunio sul lavoro risulta essere pari o inferiore ai tre giorni. Nel caso in cui la prognosi venga solo successivamente prolungata oltre i tre giorni, il datore di lavoro deve presentare denuncia entro due giorni dalla recezione del nuovo certificato. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro ha provocato o può provocare la morte del lavoratore, il datore di lavoro deve inviare un telegramma entro 24 ore.
DIFFERENZA TRA INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di denuncia mancante, tardiva, inesatta o incompleta è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1290 ad un massimo di 7745 euro. In caso di mancata indicazione del codice fiscale del lavoratore o nel caso in cui questo risulti inesatto, verrà applicata una sanzione amministrativa pari a 129 euro.
Come già previsto per la denuncia della malattia professionale, anche per la denuncia inerente all’infortunio sul lavoro è prevista la possibilità di inoltro per via telematica. La denuncia telematica è attiva per gli infortuni avvenuti ai lavoratori impiegati nel settore dell’industria, dell’artigianato, del terziario e altro; delle Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto. Tale servizio, invece, non è ancora attivo per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura; dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT); studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. Per queste ultime categorie, dunque, occorre compilare il modulo cartaceo e consegnarlo alla sede INAIL territorialmente competente. Di seguito il link per scaricarlo.