Infortunio in itinere e utilizzo del mezzo privato

L’infortunio in itinere, ossia l’infortunio che si verifica nel percorso che il lavoratore compie dalla sua abitazione al luogo di lavoro, non sussiste sempre e i diritti che ne conseguono sono subordinati ad una valutazione che comprende anche la tipologia di mezzo utilizzata per compiere tale percorso.

Al riguardo, in particolare, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6725 del 18 marzo 2013 ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore che aveva chiesto una rendita da infortunio in quanto, mentre stava percorrendo il tragitto casa-lavoro a bordo del suo motoveicolo, era stato coinvolto in un incidente a causa di un autoveicolo che aveva cambiato direzione in modo brusco e senza alcuna segnalazione.

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Infortunio in itinere non sussiste se si usa la bicicletta

L’infortunio in itinere, ossia quello che si verifica durante il tragitto che il lavoratore percorre per andare dalla sua abitazione al luogo di lavoro, non sussiste, con conseguente perdita di ogni tipo di diritto in tema di indennizzo, nel caso in cui il lavoratore utilizzi una bicicletta nonostante il luogo di lavoro possa essere facilmente raggiunto mediante l’utilizzo di mezzi pubblici.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7970/2012, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva avanzato richiesta di indennizzo nei confronti del proprio datore di lavoro per via di un infortunio conseguente ad una caduta in bicicletta mentre si stava recando al lavoro.

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Differenza tra infortunio e malattia professionale

La malattia professionale e l’infortunio sul lavoro vengono spesso confusi, tuttavia si tratta di due eventi completamente differenti l’uno dall’altro.

Caratteristica imprescindibile dell’infortunio sul lavoro, infatti, èuna causa violenta verificatasi durante l’attività  lavorativa e che causa la morte del lavoratore oppure un’inabilità  che puಠessere permanente assoluta se causa l’inabilità  al lavoro per tutta la vita, permanente parziale se causa un’inabilità  al lavoro superiore al 15% e per tutta la vita oppure temporanea assoluta se l’infortunio impedisce per pi๠di tre giorni lo svolgimento dell’attività  lavorativa.

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