
Ciಠper effetto dell’assorbimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso dicembre, dell’Agenzia del Territorio, pertanto ora i servizi catastali vengono erogati da un unico ente.

Ciಠper effetto dell’assorbimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, a partire dallo scorso dicembre, dell’Agenzia del Territorio, pertanto ora i servizi catastali vengono erogati da un unico ente.

Nel caso in cui il Comune non provveda a stabilite il numero delle rate e a fissare il termine ultimo per il pagamento dell’imposta, le rate restano fissate a luglio e ad ottobre.

Tra queste figurano i diversi criteri per la determinazione della base imponibile in relazione ai corrispettivi, nonchè le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera. In tal caso, qualora non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione, il tasso di cambio deve adesso essere individuato con riferimento al momento dell’emissione della fattura.

In particolare, a partire dal 1° maggio 2013 gli interessi di mora a carico dei contribuenti che ritardano il pagamento delle somme iscritte a ruolo sono saliti al 5,2233%, contro il 4,5504% applicato fino al 30 aprile scorso sulla base del provvedimento direttoriale del 17 luglio 2012.

In particolare, la proroga riguarda i lavoratori dipendenti e i pensionati che per la presentazione della dichiarazione dei redditi si avvalgono del proprio sostituto d’imposta, qualora questi abbia dato la disponibilità a fornire tale tipologia di assistenza. In tal caso, infatti, il termine ultimo per la presentazione del modello 730 e della scheda di destinazione del 5 per mille èstato fatto slittare dal 30 aprile 2013 al 16 maggio 2013.

La dichiarazione di tali redditi ad opera del contribuente avviene mediante la compilazione del quadro RT del modello Unico.

Tali redditi possono essere suddivisi in due distinte categorie, ovvero i redditi derivanti da rapporti di finanziamento, come ad esempio proventi derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, obbligazioni ecc., e i redditi derivanti da rapporti di partecipazione, come ad esempio utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires, da rapporti di associazione in partecipazione di solo capitale o da strumenti finanziari che consentono una partecipazione al patrimonio dell’emittente.

Al riguardo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che sarà ufficializzato nel corso dei prossimi giorni attraverso apposita risoluzione, sarebbe quello di qualificare come reddito da lavoro autonomo l’utile prodotto dalle Stp e diviso tra i soci professionisti, con conseguente pagamento dei contributi previdenziali soggettivi alla cassa di previdenza.

Partiamo dalla dichiarazione dei redditi presentata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati attraverso il modello 730. In tal caso il termine ultimo per la consegna varia a seconda del caso in cui la dichiarazione venga presentata al proprio sostituto d’imposta, qualora questi abbia dato la propria disponibilità a fornire tale tipologia di assistenza, oppure ad un Caf o ad altro professionista abilitato.

In altre parole, dunque, i datori di lavoro che hanno provveduto ad effettuare i versamenti entro il 16 dicembre dello stesso anno, restituendo sia le somme indebitamente attribuite ai lavoratori che gli interessi, non saranno assoggettati a sanzione.

Ad esempio, tale modello deve essere obbligatoriamente compilato e presentato nel caso in cui il locatore decida di registrare un contratto di affitto e contestualmente di optare per il regime della cedolare secca, qualora tale adempimento non sia possibile attraverso il modello telematico Siria a fronte dei limiti di quest’ultimo.

Tale software consente quindi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di compilare la loro dichiarazione dei redditi e, successivamente, di stamparla su modello conforme a quello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la stampa non resta che firmare il modello e consegnarlo al proprio sostituto d’imposta entro il 30 aprile 2013 oppure ad un Caf o altro professionista abilitato entro il 30 maggio 2013.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 27/E del 19 aprile 2013 ha provveduto a rinominare i codici tributo già istituiti (4041, 4042 e 4043) e ad istituirne di nuovi per il versamento degli acconti.

Al riguardo èintervenuta di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8415 del 5 aprile scorso, che ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.

La presunzione legale di imponibilità prevista dagli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, posta a fondamento degli accertamenti bancari, dunque, èstata cosଠestesa dai giudici di legittimità anche a coloro che svolgono un’attività lavorativa non qualificabile come lavoro autonomo, compresi quindi i lavoratori dipendenti.