
Figura tra questi il caso delle dimissioni rassegnate da un lavoratore in stato di incapacità naturale, oppure rese dal lavoratore in stato di incapacità di intendere e di volere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 428 del codice civile.
Figura tra questi il caso delle dimissioni rassegnate da un lavoratore in stato di incapacità naturale, oppure rese dal lavoratore in stato di incapacità di intendere e di volere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 428 del codice civile.
In altre parole, nei due casi sopra indicati deve essere seguita una procedura analoga a quella che fino a prima dell’entrata in vigore della riforma del lavoro era prevista in caso di dimissioni della lavoratrice in stato di gravidanza o durante il primo anno di vita del bambino.