
A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17977 del 1° settembre 2011, nella quale viene precisato che per aversi incapacità  di intendere e di volere del lavoratore non ènecessario che questi risulti privo delle facoltà  intellettive e volitive ma èsufficiente che tali facoltà  risultino diminuite in maniera tale da pregiudicare la consapevolezza dell’azione che sta per compiere.








