Ferie decise dal datore di lavoro

Secondo la nostra Costituzione, i lavoratori dipendenti hanno diritto di ferie, e tale diritto èassolutamente irrinunciabile; nè consentito barattare le ferie con un importo in denaro, se non per le ferie maturate e non godute al momento dell’estinzione del contratto.

Salvo regole particolari e diverse previste per particolari settori, ogni lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie all’anno. Ma quando vanno fruite queste famose ferie? Chi lo decide?

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Diritto di proprietà 

La proprietà  non èsolo la principale dei diritti reali, ma ècerto uno dei diritti pi๠importanti del nostro ordinamento, tutelata anche dalla Costituzione.

Ma cosa si intende, esattamente, con “proprietà â€? Possiamo definirla come il diritto di godere di un dato bene; questo significa il potere tutelato dalla legge di impiegare e consumare il bene, di spostarlo, di dividerlo, di cederlo o donarlo a terzi, perfino di distruggerlo o lasciarlo inutilizzato.

Il godimento sul bene avviene in maniera piena ed esclusiva a favore del proprietario, nei limiti che ci apprestiamo a descrivere.

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L’efficacia dei contratti collettivi

contratto di lavoro

La mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione ha lasciato irrisolto un obiettivo considerato importante dai padri costituenti: fare in modo che la contrattazione collettiva portasse ad ottenere condizioni di lavoro e di retribuzione paritarie per tutti i lavoratori svolgenti mansioni analoghe, per evitare differenze ingiustificate.

In effetti, oggi non esiste nessuna possibilità  di varare contratti collettivi con efficacia “erga omnes”.

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Articolo 39 della Costituzione

manifestanti in sciopero

La nostra Costituzione, ad oltre sessant’anni dalla sua entrata in vigore, presenta ancora delle parti totalmente inattuate. Un esempio èofferto dall’articolo 39, laddove èstabilita la libertà  dell’attività  sindacale (vietata nel periodo fascista, improntata al corporativismo), ed èattribuito ai contratti collettivi il potere di avere efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e gli imprenditori appartenenti al settore oggetto della contrattazione: si tratta della cosiddetta “efficacia erga omnes”.

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