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Diritto di ferie per il lavoratore

lavoro

Le ferie sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore, come stabilisce solennemente l’articolo 36 della Costituzione. Non assumerebbe dunque nessun valore giuridico qualunque accordo con il quale il lavoratore rinunciasse alle ferie o accettasse in cambio un compenso di qualsiasi genere.

L’unico caso ammissibile in cui le ferie possono essere sostituite da una somma di denaro èprevisto al momento della cessazione del rapporto di lavoro: in quel momento, normalmente, esistono quasi sempre dei giorni di ferie maturate e che non potranno mai essere godute. Il lavoratore avrà  cosଠdiritto, in sostituzione, ad un’apposita indennità .


Ma qual èsattamente la funzione delle ferie? La Costituzione parla chiaro: la loro finalità  èquella di “ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro ed altresଠsoddisfare le esigenze ricreativo-culturali e partecipare pi๠incisivamente alla vita familiare e sociale”.

à‰ proprio per soddisfare appieno tali finalità  che le ferie devono possibilmente essere godute in forma consecutiva; e naturalmente, il periodo di ferie deve essere conteggiato ai fini del TFR e dell’anzianità  di servizio e retribuito regolarmente.

La legge stabilisce che ogni dipendente ha diritto ad almeno quattro settimane all’anno di ferie, anche se i contratti collettivi spesso prevedono qualche giorno in pià¹. Gli stessi CCNL in genere stabiliscono anche le modalità  con cui le ferie devono essere fruite: la prassi pi๠frequente èquella di fare in modo che il periodo di fruizione sia stabilito per il 50% dal datore di lavoro e per il 50% dal lavoratore (ma comunque in accordo con il datore).


Se poi il lavoratore si dovesse ammalare durante le ferie, il decorso di queste ècongelato (poichè, com’ evidente, esse non sono godute come invece richiede la Costituzione) e riprenderà  solo al momento della guarigione dello stesso.