
Sono molti gli utenti che perಠci chiedono un esempio pratico di contratto a progetto ed èper questo che abbiamo pensato di caricare sul portale anche un vero fac-simile di un contratto realmente usato in una impresa italiana.

Sono molti gli utenti che perಠci chiedono un esempio pratico di contratto a progetto ed èper questo che abbiamo pensato di caricare sul portale anche un vero fac-simile di un contratto realmente usato in una impresa italiana.
In pratica, i call-center, una volta convinto il cliente, avviano una registrazione in cui raccolgono la sua intenzione di accettare le condizioni del contratto: in questo modo, si parano dal rischio di successive contestazioni.

La CGIL, come già detto, ha partecipato alla riunione senza perಠfirmare l’accordo. Guglielmo Epifani ha in pi๠occasioni espletato le proprie critiche a questo nuovo modello contrattuale che avrà la durata di 3 anni e avrà un aumento del salario in proporzione all’aumento della produttività dell’azienda.

Tra i sindacati che hanno firmato c’erano CISL e UIL. Durante tutto il periodo di 7 mesi nei quali saranno necessari continui colloqui e trattative per il rinnovo dei contratti sarà vietato scioperare.

L’idea èquella secondo cui l’impresa offre al lavoratore di acquisire una base di esperienza che gli sarà utile nella sua successiva carriera lavorativa.

Nei contratti di lavoro, perà², il legislatore ha tenuto conto del fatto che la realtà di ogni ambiente lavorativo èprofondamente dinamica, suscettibile di variazioni di grande impatto anche da un giorno all’altro.
Proprio per semplificare la vita degli imprenditori, la legge ha riconosciuto ai datori di lavoro un potere particolare di cui al contrario i lavoratori non dispongono: lo jus variandi, secondo l’antica dizione del diritto romano.
In sostanza, èil diritto riconosciuto al datore di lavoro di apportare unilateralmente delle modifiche al rapporto di lavoro successivamente alla stipulazione del contratto, a fronte di sopravvenute esigenze della realtà aziendale, in merito all’oggetto delle prestazioni.

La componente di retribuzione differita, chiamata nel linguaggio comune “liquidazioneâ€, èdefinita dalla legge come “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato†(TFR).
Mentre l’ammontare della retribuzione immediata èriservata alla libera contrattazione (a livello individuale o sindacale), l’entità della retribuzione differita èstabilita rigidamente dalla legge.
Attualmente, infatti, la determinazione del TFR èstabilita dall’art. 2120 del Codice Civile, che assunse l’attuale formulazione nel 1982, per avvicinare l’Italia alle norme comunitarie.

Tuttavia, nell’ipotesi di un contratto di lavoro, il legislatore ha voluto porre dei correttivi a questa regola generale, a tutela della parte debole del contratto, ossia il lavoratore dipendente.
L’art. 2126 del Codice Civile, pertanto, stabilisce che la dichiarazione di nullità non pregiudica i diritti acquisiti dal lavoratore fino al momento in cui tale nullità viene accertata dal giudice. Questo significa che egli ha comunque diritto alla retribuzione e agli altri diritti maturati (indennità , TFR ecc.), e questo nonostante il rapporto di lavoro, in teoria, ècome se non fosse mai esistito.
Secondo le regole generali del Codice Civile, quando una persona effettua nei confronti di un’altra una proposta contrattuale, ha sempre la possibilità di ritirarla prima che la controparte accetti. Una volta invece che si èavuta l’accettazione del destinatario, la proposta non puಠpi๠essere ritirata.
Nella maggior parte dei casi, anzi, già la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensualiâ€, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.
La legge che regolamenta le locazioni èla n. 431 del 9/12/1998; i contratti di locazione pi๠diffusi nel nostro sistema sono: a canone libero e a canone concordato.
Cosa si intende per contratto di locazione a canone libero?
E’ un accordo tra inquilino e proprietario, col quale di comune accordo stabiliscono il prezzo, senza tenere conto di riferimenti esterni.
Con la circolare n. 1/2004, il Ministero del Lavoro, interpretando l’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ha introdotto anche una nuova forma di contratto, che data la sua particolare struttura èstato definito “mini co.co.co.â€
Sostanzialmente questo rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa si definisce parasubordinato, pochèha la caratteristica di lavoro autonomo e subordinato.
La stipulazione di questo tipo di contratto prevede: