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Offerta al pubblico

stretta-di-manoSecondo le regole generali del Codice Civile, quando una persona effettua nei confronti di un’altra una proposta contrattuale, ha sempre la possibilità  di ritirarla prima che la controparte accetti. Una volta invece che si èavuta l’accettazione del destinatario, la proposta non puಠpi๠essere ritirata.

Nella maggior parte dei casi, anzi, già  la semplice accettazione della proposta rende definitivo il contratto: si parla in tal senso di “contratti consensuali”, quando cioèèsufficiente l’incontro della volontà  delle parti perchè sorga il contratto, e tutto ciಠche viene dopo (come il pagamento) èsolo una conseguenza.


Il discorso diviene perಠpi๠complesso nel momento in cui una persona esegue una proposta rivolta non ad un preciso destinatario bensଠverso la generalità  dei terzi: si parla in tal senso di offerta al pubblico, o offerta “ad incertam personam” secondo l’antica dizione latina.

Ed èun caso frequentissimo. Per esempio, nel momento in cui un negoziante espone in vetrina un dato oggetto con tanto di cartellino del prezzo, a tutti gli effetti ha fatto alla generalità  delle persone la proposta di stipulare un contratto di compravendita, specificando senza possibilità  di errore sia il bene oggetto del potenziale scambio che il relativo corrispettivo.


Questo significa che nel momento in cui un qualunque cliente entrasse nel negozio e volesse acquistare quel bene a quel dato prezzo, il negoziante non potrà  pi๠tornare indietro: non potrà  nè ritirare la merce nè tantomeno tirare sul prezzo, perchè ormai l’incontro fra proposta e accettazione ègià  avvenuto e il contratto ègià  perfezionato e definitivo.

Questo significa che se il negoziante volesse aumentare il prezzo di vendita di un bene o addirittura ritirarlo dalla vetrina, dovrà  farlo inderogabilmente prima che qualcuno si sia offerto di comprarlo.