Calcolo base imponibile Imu per immobili di imprese non accatastati

base imponibile IMU

Con il Decreto del 5 aprile 2012, pubblicato in G.U. n. 85 dell’11 aprile 2012, sono stati aggiornati i coefficienti per determinare la base imponibile IMU 2012 degli immobili classificabili nella categoria “D”, non censiti al Catasto, di proprietà  delle imprese.

Come previsto negli anni passati per l’ICI, la base imponibile ai fini IMU per gli immobili di classe “D” ècosଠdeterminata, in base all’art. 5 del D. Lgs n. 504/92:

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Abitazioni: base imponibile delle imposte indirette

Come spiegato nell’articolo precedente, quando non si applica la misura fissa di 168 euro l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e le imposte catastali versate in occasione della cessione di immobili sono determinate moltiplicando l’aliquota del caso per il corrispettivo della cessione.

In realtà , questo non èdel tutto corretto: la base imponibile di tali tributi, infatti, ècostituita dal valore di mercato del bene in questione.

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Guida all’ICI: l’aliquota e la base imponibile

Definiti quali immobili sono esenti da ICI, per esclusione individuiamo quelli che invece danno luogo all’imposta, calcolata mediante la moltiplicazione fra l’aliquota e la base imponibile.

In merito all’aliquota, essa puಠoscillare fra lo 0,4% e lo 0,7%: sarà  poi il Comune a decidere il valore preciso, eventualmente differenziando per tipologia di immobile o per categoria di soggetto passivo.

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Dichiarazione IRAP 2010

pagamento irap

àˆ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza della dichiarazione IRAP dell’anno prossimo, riferita al 2009. Per il secondo anno, l’esposizione di tutti i dati rilevanti per il calcolo della base imponibile e dell’imposta regionale sulle attività  produttive avverrà  su un modello apposito, slegato da UNICO.

Fermo restando che alla stagione delle dichiarazioni manca ancora molto e dunque la versione definitiva del modello potrebbe trovare delle variazioni oggi impreviste (si parla spesso, d’altronde, di cospicui tagli da apportare al tributo), si registra che nell’ultimo anno il legislatore non ha assunto nessuna decisione in materia di IRAP.

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Acconti IRPEF, IRES e IRAP novembre 2009

pagamento irap

Entro lunedଠ30 i contribuenti italiani sono chiamati a versare tramite F24 il secondo acconto delle imposte riferite al 2009: IRPEF, IRES e IRAP.

Come regola generale, la somma da versare (che non puಠessere rateizzata) èpari al 60% di un valore ricavato dall’ultima dichiarazione presentata: tale valore corrisponde al 99% dell’imposta a debito per le persone fisiche e al 100% per i soggetti differenti.

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Detassazione per chi ricapitalizza la società 

business

Uno degli emendamenti introdotti sulla manovra estiva potrebbe rivelarsi molto interessante per le società .

Si intende innescare, infatti, un circolo virtuoso che porti da un lato all’irrobustimento del capitale proprio nelle società  riducendone la dipendenza dalle banche e dall’altro incentivando questa ricapitalizzazione con una riduzione della pressione fiscale, peraltro non elevatissima.

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Le Regioni non possono decidere sulla base imponibile IRAP

irap

Sebbene la sigla IRAP stia per “Imposta regionale sulle attività  produttive”, essa èa tutti gli effetti un tributo di natura statale, dato che gli elementi essenziali (presupposto, soggetti passivi, regole di formazione della base imponibile, aliquote, contenuto e modalità  di presentazione della dichiarazione annuale, sanzioni, forme e tecniche di riscossione ecc.) sono stati fissati dal legislatore centrale con il decreto legislativo 446/1997 e le sue successive, numerose modifiche e integrazioni.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quinta parte)

soldi

Negli articoli precedenti, abbiamo affrontato tutte le questioni principali relative ai calcoli per la base imponibile dell’imposta sostitutiva che grava sugli aderenti al “forfettone”.

Per chiudere il discorso, non resta che affrontare alcune questioni minori sollevate nel tempo dai contribuenti e successivamente chiarite dall’Agenzia delle Entrate, quando non direttamente dalla legge o dal decreto ministeriale d’attuazione.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (quarta parte)

forfettone

Oltre ai beni ammortizzabili e alle rimanenze di magazzino, dagli esercizi precedenti a quello di adesione al regime agevolato possono arrivare anche “retaggi” fiscali di altro genere. Sono infatti numerose le norme IRPEF che stabiliscono come diverse poste attive o passive rinviano la propria imponibilità  o deducibilità  al futuro rispetto all’esercizio di competenza.

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Contribuenti minimi: l’imposta sostitutiva sul reddito (prima parte)

La particolarità  pi๠nota in assoluto del regime contabile dei contribuenti minimi èla sottrazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dai normali meccanismi dell’IRPEF e la sua sottoposizione ad un’imposta sostitutiva caratterizzata da un’aliquota secca del 20%.

In realtà , che questo si traduca in un effettivo risparmio in termini fiscali ètutto da verificare, caso per caso; ma una cosa certa èla radicale semplificazione dei calcoli per la determinazione della base imponibile.

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IVA, il valore normale perde importanza (II)

unione-europea

Al posto del valore normale, le nuove direttive europee recentemente recepite nel nostro Paese stabiliscono di utilizzare come base imponibile ai fini IVA delle operazioni gratuite il costo originario del bene ceduto.

La soluzione semplifica molto il discorso ed evita di ricorrere alle indimostrabili congetture tipiche del sistema del valore normale. D’altronde, èvidente che il cedente ha tutto l’interesse ad ipotizzare e fatturare per questa tipologia di operazioni un valore normale molto basso, posto che su di esso si calcola l’IVA che egli dovrà  riversare allo Stato.

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IVA, il valore normale perde importanza (I)

iva

Dopo un lungo iter parlamentare, l’aula di Montecitorio ha approvato in via definitiva la legge comunitaria 2008, che, come ogni anno, consente al nostro Paese di recepire nella propria legislazione gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea.

Fra le novità  introdotte, alcune riguardano l’IVA, i cui fondamenti sono stabiliti a Bruxelles.

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La fattura dalla A alla Z (nona parte)

Per ogni tipo di imposta, èdefinito “base imponibile” l’importo utilizzato per determinare l’entità  del tributo. Nell’IVA, l’indicazione della base imponibile èun elemento di importanza basilare all’interno del contenuto minimo della fattura, ed èsolitamente costituito dal prezzo di vendita del bene ceduto o dell’onorario per il servizio offerto.

Tuttavia, un’operazione èimponibile anche quando non èprevisto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa èdestinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando èceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sଠche comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

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