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La fattura dalla A alla Z (nona parte)

Per ogni tipo di imposta, èdefinito “base imponibile” l’importo utilizzato per determinare l’entità  del tributo. Nell’IVA, l’indicazione della base imponibile èun elemento di importanza basilare all’interno del contenuto minimo della fattura, ed èsolitamente costituito dal prezzo di vendita del bene ceduto o dell’onorario per il servizio offerto.

Tuttavia, un’operazione èimponibile anche quando non èprevisto un corrispettivo: per esempio, quando un bene dell’impresa èdestinato all’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore, oppure quando èceduto gratuitamente a terzi. La presenza dei tre requisiti dell’IVA (soggettivo, oggettivo e geografico) fa sଠche comunque l’operazione vada fatturata e soggetta all’imposta sul valore aggiunto.


In tal caso, la base imponibile èdata dal cosiddetto “valore normale” del bene o servizio: si tratta del valore che si puಠattribuire comunemente a quel bene o servizio nello stato e nelle condizioni in cui viene offerto al cessionario, facendo riferimento ai prezzi ordinariamente praticati dal cedente oppure ottenibili dai listini della Camera di Commercio competente, o, ancora, ricavabili da altre transazioni attuate da terzi e assimilabili alla nostra.

In definitiva, èil valore attribuibile alla transazione quando venisse compiuta sul mercato fra parti libere e consapevoli.
Per alcune ipotesi molto particolari (per esempio, la concessione gratuita ai dipendenti di un’autovettura aziendale), èla legge a fissare le regole per la determinazione della base imponibile, utilizzando alcuni metodi di calcolo piuttosto complessi.


Puಠcapitare, inoltre, che l’operazione sia esente o non imponibile, secondo i criteri già  definiti. In tal caso, occorre specificare quando la base imponibile o parte di essa ricade in una di queste ipotesi, indicando anche la norma di legge che stabilisce l’esenzione o la non imponibilità . Discorso simile quando in fattura comparissero importi esclusi da IVA.