
Banche italiane e finanza islamica

La forma tecnica del mutuo à¨, secondo l’ABI, una condizione imprescindibile. Per questo motivo, infatti, i finanziamenti agevolati realizzati indirettamente a favore delle imprese agricole tramite il meccanismo dello sconto cambiario, come previsto dalla legge Sabatini (n. 1329/965) e applicato con assiduità nella pratica, sono al di fuori della previsione normativa e dunque nessuna sospensione puಠessere concessa.
Si trattava di un onere aggiuntivo, da sommarsi agli interessi passivi, con il quale gli istituti di credito addebitavano al cliente il cui conto corrente andava in rosso un costo supplementare, calcolato moltiplicando il valore pi๠negativo registrato sul c/c (il massimo scoperto, appunto) per un tasso prestabilito dalla banca stessa.
Questa valutazione, definita comunemente “ratingâ€, incide sulle disponibilità liquide che la banca deve detenere senza investirle: senza scendere nei dettagli (esistono formule matematiche piuttosto complesse), èsufficiente dire che quanto pi๠una banca finanzia imprese con scarso rating, tanto pi๠èobbligata ad immobilizzare risorse (con tutti i relativi oneri) per non compromettere la propria stabilità finanziaria.
Ricordiamo brevemente che il Governo, mesi fa, aveva adottato una misura volta a favorire la riduzione della dipendenza delle società verso i vari creditori, a partire dalle banche stesse, e per incentivare il ricorso a nuovi apporti dei soci: una ricapitalizzazione, appunto.
La quota-capitale che deve essere restituita in un contratto di mutuo a medio-lungo termine è“congelata†per un periodo che puಠarrivare a dodici mesi; al termine, si tornerà a versarla negli stessi termini precedenti. Nei mesi intermedi, perà², occorrerà continuare a versare gli interessi calcolati al tasso concordato e sull’ammontare del debito residuo.
Nessuna banca, ovviamente, vuole perdere i suoi soldi nè arrivare dopo gli altri creditori in un’eventuale corsa al pignoramento. Cosà¬, solo le aziende che presentano fondate prospettive di continuità aziendale possono ambire ad una valutazione positiva.
L’accordo tiene conto delle contrapposte esigenze espresse sia dalle imprese di poter tirare il fiato, sia delle banche di non mettere a repentaglio i propri crediti.
Fra le innovazioni principali, quelle relativa al giorno di valuta dei bonifici e delle altre operazioni di pagamento: la valuta èil giorno dal quale iniziano a maturare gli interessi sulla somma accreditata a favore dell’acquirente, e che èsempre stata distante di qualche giorno rispetto all’effettivo accredito.
In pratica, sarà possibile eseguire numerose operazioni bancarie all’interno del territorio S.E.P.A., come le domiciliazioni e i bonifici, senza preoccuparsi dei confini nazionali.
Anche in questa fase di crisi, non si registrano particolari effetti negativi, tanto che il livello degli occupati èrimasto pressochè costante nell’ultimo anno.
Salvo alcune eccezioni, il suo raggio di competenza ègenerale: si puಠoccupare, cioà¨, di qualsiasi lite che vede contrapposti cittadini e banche. Quali sono le eccezioni? L’Arbitro non puಠoccuparsi di questioni relative a titoli quotati, credito al consumo, leasing e factoring, nè di pratiche il cui valore monetario sia superiore a centomila euro.
La seconda (“trasporto al seguitoâ€) èadatta soprattutto per gioielli od opere d’arte, e consiste nel farli passare fisicamente alla frontiera: in questo caso, perà², occorre presentare un’apposita dichiarazione alle autorità doganali, perdendo la possibilità dell’anonimato che invece èfacile da conseguire nel rimpatrio materiale, in cui per esempio èpossibile ricorrere ai servigi di una società fiduciaria nel ruolo di intermediario.
àˆ da notare, a questo proposito, come la crisi globale non abbia frenato tale crescita progressiva: il motivo èprobabilmente da ricercarsi in un mercato con ancora enormi prospettive da sfruttare, soprattutto nei Paesi dove le forme di pagamento senza l’uso del contante (“non-cashâ€) èancora agli inizi.