
Si pensi agli edicolanti: la legge consente loro di non emettere ricevute o scontrini, considerato che sarebbe molto gravoso ottemperare a quest’obbligo a causa del continuo afflusso di clienti per acquisti di scarsa entità .

Si pensi agli edicolanti: la legge consente loro di non emettere ricevute o scontrini, considerato che sarebbe molto gravoso ottemperare a quest’obbligo a causa del continuo afflusso di clienti per acquisti di scarsa entità .

Ed èpertanto sui primi che andranno concentrati i controlli.

àˆ questa la conclusione cui èarrivata recentemente la Corte di Cassazione decidendo, con la sentenza n. 6118 dello scorso 13 marzo, la controversia fra l’Agenzia delle Entrate e una società che aveva subito il furto di gran parte dei propri registri, fatture e documenti vari contenuti in una valigetta ventiquattrore trafugata per strada.
L’Agenzia ha riconosciuto che tale ipotesi costituisce un onere di cui si riconosce la detraibilità dall’IRPEF nella misura del 19%, ma purchè si segua una precisa procedura che consenta di evitare abusi.

Il direttore della SOSE ha affermato che la versione revisionata dagli studi di settore dovrebbe essere pubblicata attorno alla metà del mese, e in quell’occasione esperti e consulenti potranno constatare con i loro occhi le novità .
Nel corso di una conferenza stampa, Befera e i suoi collaboratori hanno illustrato i risultati complessivi ottenuti nel 2008, dimostrando l’erroneità di tali convinzioni (“Abbiamo deciso di far parlare i numeriâ€).

Il Testo Unico sull’Imposta di Bollo (DPR 642/1972)stabilisce all’articolo 13 una regola generale: i documenti con i quali un soggetto dichiara di aver ricevuto un corrispettivo sono soggetti ad imposta quando l’ammontare del compenso – al lordo di eventuali ritenute – supera l’importo di 77,47 euro. Un esempio classico èquello delle ricevute rilasciate in seguito a prestazioni occasionali.

Alcune categorie di imprenditori e, soprattutto, di artisti e professionisti subiscono come noto una ritenuta sulle rispettive fatture, in genere del 20%.
Secondo lo schema precedente, era necessario riportare i dati riferiti ad ogni singolo giorno, indicando globalmente i corrispettivi incassati, nonchè specificando una per una le informazioni riferite ad ogni singola operazione documentata con fattura.


La stessa legge aveva demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di specificare nel dettaglio i dati da inviare e le modalità della trasmissione. Il direttore provvide con un atto emanato l’otto luglio del 2005, il quale ha regolato la materia in questi anni.

Il contribuente, titolare di un’azienda agrituristica situata in Umbria, domandava all’Agenzia se poteva considerare inerente alla sua attività una piscina da costruirsi nei pressi immediati dell’edificio e destinata a fornire un servizio aggiuntivo ai futuri visitatori.

Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.

Se il cedente èuna società , occorre indicare il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e la sede della Camera di Commercio corrispondente. Se si tratta di società di capitali occorre indicare anche la quota di capitale sociale effettivamente versato.
Se si tratta di una società soggetta al controllo di un’altra, occorre evidenziare tale situazione fornendo anche i dati anagrafici della controllante.
Se l’operazione èdocumentata da un documento di trasporto, l’emissione della fattura puಠessere differita fino al giorno 15 del mese successivo.

Se in questo frattempo sono iniziate attività di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, la fattura va conservata fino alla conclusione di tali operazioni, se esse terminano oltre le date indicate.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli imprenditori non agricoli e non “piccoli†(secondo la definizione dell’art. 2083 del Codice Civile), le fatture e tutti gli altri documenti aziendali vanno conservati per dieci anni per gli scopi civilistici, come il loro utilizzo come mezzo di prova nei processi civili e fallimentari.