
In questo senso, parecchi di questi adempimenti sono stati soppressi (come l’elenco clienti-fornitori) mentre sono stati incrementati gli strumenti per i controlli sostanziali, e questo soprattutto a carico delle aziende di grandi dimensioni.

In questo senso, parecchi di questi adempimenti sono stati soppressi (come l’elenco clienti-fornitori) mentre sono stati incrementati gli strumenti per i controlli sostanziali, e questo soprattutto a carico delle aziende di grandi dimensioni.

Vedendo il bicchiere mezzo vuoto, si ha la percezione dell’inguaribile tendenza italica a cercare quando possibile di schivare l’imposizione fiscale. Dall’altro lato, èpossibile apprezzare la crescita dei risultati dell’azione sul territorio da parte delle Fiamme Gialle.
àˆ proprio su questo punto che si sofferma l’attenzione del generale D’Arrigo, che segnala “una mirata e penetrante attività di programmazione delle attività di contrasto all’evasioneâ€, con sensibili miglioramenti della resa media di ogni controllo (+30% circa).
La regola generale, infatti, èquella secondo cui il superamento della soglia comporta che dall’anno successivo si decada dal regime agevolato.
Se perಠavviene che la soglia èsuperata di oltre il 50%, allora la decadenza dal regime si ha già nel periodo d’imposta in corso, con effetto retroattivo: questo significa che il contribuente dovrà per esempio operare a posteriori le liquidazioni IVA dei mesi o trimestri precedenti con gli eventuali versamenti (necessariamente tardivi, con tutte le relative conseguenze), nonchè affrettarsi a compilare le scritture contabili riferite al periodo dal primo gennaio dell’anno in corso in avanti.
Innanzitutto, viene meno l’obbligo di tenere la contabilità : sarà perciಠsufficiente emettere tutte le fatture e conservare tutti i documenti d’acquisto, ma senza bisogno di registrare alcunchè.
In secondo luogo, l’IVA ècalcolata solamente una volta all’anno, in sede di dichiarazione. Viene perciಠmeno l’obbligo di tutte le liquidazioni e i versamenti infrannuali, compreso l’acconto di dicembre.
In terzo luogo, nelle fatture emesse non si subisce alcuna ritenuta d’acconto, purchè si specifichi nel documento stesso che il compenso, essendo “soggetto ad imposta sostitutiva ex art. 13 L. 388/2000†(questa la dicitura da inserire in fattura), non èsottoposto ad alcuna ritenuta.

Innanzitutto ènecessario che si tratti a tutti gli effetti di una nuova iniziativa; essa non deve consistere in alcun modo nella prosecuzione di un’attività già eseguita in precedenza sotto altra forma. L’unica eccezione si ha per i professionisti che si mettono in proprio dopo il tirocinio legale.
In secondo luogo, ènecessario che il volume d’affari (determinato secondo le ordinarie regole della legge IVA) non superi determinate soglie: € 30.987,41 per i professionisti e per le imprese che prestano servizi. oppure € 61.974,82 per le imprese che operano cessioni di beni.

Se un tempo il lavoratore poteva trovare lavoro in ambito privato quasi esclusivamente attraverso il sistema pubblico mediante gli uffici di collocamento, oggi la regola èdata dal libero incontro sul mercato da parte della domanda e dell’offerta di lavoro.

Esiste solo un regime agevolato preesistente che èsopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettinoâ€, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.

L’idea èquella secondo cui l’impresa offre al lavoratore di acquisire una base di esperienza che gli sarà utile nella sua successiva carriera lavorativa.

Dal 2009 in avanti, infatti, vengono meno i limiti alla cumulabilità dei redditi di pensione con qualunque forma di reddito da lavoro: dipendente, parasubordinato e autonomo. L’INPS ha chiarito la portata dell’innovazione, e ha precisato anche alcuni limiti di cui si dovrà tenere conto.


Si tratta della cooperazione fra imprese diverse: èun fenomeno ben diverso da quelle del gruppo aziendale, perchè in quest’ultimo caso abbiamo varie società che rispondono alla strategia unitaria di un unico soggetto economico.
Qui invece si parla di imprese che rimangono a tutti gli effetti distinte l’una dall’altra, ma che pur non rinunciando alla concorrenza trovano ugualmente il modo di collaborare, per affrontare insieme i problemi comuni.

Se infatti per anni la regola quasi assoluta era quella dell’automatismo, ora la nuova regola sarà la presentazione di un’istanza che non avrà eccessive garanzie di accoglimento.

àˆ una soluzione low-cost che sta acquisendo sempre maggiore interesse, tanto per i negozianti (che si ritrovano spesso e volentieri con gli scaffali pieni di merce invenduta) quanto per i clienti in difficoltà ad arrivare alla fine del mese (per alcune famiglie, addirittura, si dice che sia un problema già arrivare alla seconda settimana).

àˆ stabilito, infatti, che tutte le nuove società , di qualsiasi forma, che vorranno iscriversi al Registro delle Imprese dovranno indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) già nel modulo di iscrizione, mentre le società già esistenti dovranno istituire tale casella mail e comunicarla alla Camera di Commercio entro il novembre 2011.

Coloro che nell’ultimo anno si sono trasformati da “mensili†in “trimestrali†dovranno far riferimento ad una liquidazione fittizia riferita agli ultimi tre mesi del 2007 (come se fossero stati trimestrali già allora), e il discorso opposto per coloro che hanno subito nel 2008 il passaggio inverso.