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Regime agevolato per le nuove iniziative (prima parte)

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L’introduzione con la legge Finanziaria dell’anno scorso del regime contabile agevolato per i contribuenti minimi (il cosiddetto “forfettone”, di cui tanto si èparlato) ha spinto il legislatore a spazzare via diversi regimi agevolativi preesistenti che in verità  avevano avuto un ben scarso successo, per sostituirli col nuovo regime cui l’ex-ministro Padoa Schioppa ha puntato con decisione.

Esiste solo un regime agevolato preesistente che èsopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettino”, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.


I piccoli imprenditori o i professionisti in erba possono dunque scegliere oggi fra le due agevolazioni, qualora se ne presentino i requisiti, ma la scelta fra l’uno e l’altro ètutt’altro che agevole, poichè entrambi presentano vantaggi e svantaggi cui occorre dedicare una certa attenzione.

In entrambi i casi, comunque, l’agevolazione èriservata a imprenditori e professionisti che siano anche persone fisiche: sono esclusi dall’adesione gli enti di ogni tipo incluse le società .

Una precisazione èinoltre indispensabile: mentre il “forfettone” èadottabile in qualunque momento, il “forfettino” puಠessere prescelto solo con un’opzione esplicita nella denuncia di apertura della Partita IVA. Quest’agevolazione èinfatti rivolta solamente alle nuove iniziative produttive, cosicchè nessuna impresa già  operante puಠadottare tale regime in un secondo momento.


Ragion per cui, chi richiede l’apertura della Partita IVA senza aver optato subito per tale regime non potrà  pi๠pentirsene, giacchè questa dimenticanza èirrevocabile.

Chi invece decide di optare, deve verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge: la novità  dell’iniziativa, il ridotto volume d’affari, il rispetto delle norme previdenziali.