L’introduzione con la legge Finanziaria dell’anno scorso del regime contabile agevolato per i contribuenti minimi..

Esiste solo un regime agevolato preesistente che è sopravvissuto all’azzeramento del 2007: si tratta del cosiddetto “forfettino”, ossia il regime contabile agevolato per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 13 della L. 388/2000.
I piccoli imprenditori o i professionisti in erba possono dunque scegliere oggi fra le due agevolazioni, qualora se ne presentino i requisiti, ma la scelta fra l’uno e l’altro è tutt’altro che agevole, poiché entrambi presentano vantaggi e svantaggi cui occorre dedicare una certa attenzione.
In entrambi i casi, comunque, l’agevolazione è riservata a imprenditori e professionisti che siano anche persone fisiche: sono esclusi dall’adesione gli enti di ogni tipo incluse le società.
Una precisazione è inoltre indispensabile: mentre il “forfettone” è adottabile in qualunque momento, il “forfettino” può essere prescelto solo con un’opzione esplicita nella denuncia di apertura della Partita IVA. Quest’agevolazione è infatti rivolta solamente alle nuove iniziative produttive, cosicché nessuna impresa già operante può adottare tale regime in un secondo momento.
Ragion per cui, chi richiede l’apertura della Partita IVA senza aver optato subito per tale regime non potrà più pentirsene, giacché questa dimenticanza è irrevocabile.
Chi invece decide di optare, deve verificare la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge: la novità dell’iniziativa, il ridotto volume d’affari, il rispetto delle norme previdenziali.