IVA su vitto e alloggio, nuova circolare

Imprese e professionisti non sempre possono detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti; una situazione tipica si ha quando la spesa èdocumentata non da fattura bensଠda scontrino o ricevuta fiscale.

La quota di imposta rimasta non detratta, comunque, entra a far parte del costo del bene, deducibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP secondo le stesse condizioni previste per la base imponibile.

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Detrazione IVA per vitto e alloggio: circolare discutibile n. 6/2009

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Dal settembre scorso, èpossibile dedurre integralmente l’IVA sulle spese di vitto e alloggio, purchè inerenti all’attività  e regolarmente documentate con fattura; in precedenza, invece, l’imposta sul valore aggiunto calcolata su queste voci di spesa era totalmente indetraibile.

Molti operatori, tuttavia, in questi mesi hanno preferito rinunciare a tale beneficio fiscale per motivi di pura semplicità : soprattutto per le imprese di grandi dimensioni in cui molti dipendenti sono impegnati continuamente in trasferte di lavoro, contabilizzare ogni singola fattura separando imponibile e imposta sarebbe risultata un’operazione lunga e complessa.

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Spese di trasferta per i dipendenti

riunione

La disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi-spese a favore dei dipendenti (e assimilati) in relazione alle trasferte di lavoro èpiuttosto complessa, e distingue nettamente fra l’imponibilità  di questi rimborsi per i lavoratori e la deducibilità  per il datore di lavoro.

Per il lavoratore, il rimborso-spese puಠavvenire secondo due forme: quella analitica e quella forfettaria (la prima èfiscalmente pi๠svantaggiosa).

àˆ infatti stabilito che se il lavoratore documenta scrupolosamente le spese sostenute, gli èriconosciuta una franchigia sui rimborsi pari a € 15,49 se la trasferta avviene in Italia e di € 25,82 se avviene all’estero.

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