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Regolamento Condominio

Occorre dare innanzitutto, una definizione al nome comune di condominio, ossia èun diritto di proprietà ..

Occorre dare innanzitutto, una definizione al nome comune di condominio, ossia èun diritto di proprietà  di un bene immobile, di cui godono congiuntamente pi๠persone.

Il condominio nasce quando le parti strutturali sono in comunione con altri proprietari (il terreno su cui èsorto, i muri portanti, la copertura etc…).

Il Codice Civile èla fonte primaria che regolamenta il condominio.




Qualora nel complesso siano presenti pi๠di dieci proprietari, l’art. 1138 c.c. prevede l’obbligo di redigere un regolamento condominiale, questo èapprovato solo con il parere favorevole di almeno la metà  degli intervenuti all’assemblea e proprietari di almeno la metà  del valore della costruzione e quindi dei millesimi.

La modifica del regolamento prevede lo stesso metodo della stesura.

L’assemblea condominiale, (art. 1135 c.c.) alla quale dovranno partecipare tutti i condomini o, se impossibilitati delegare un loro rappresentante, ha potere sovrano, èl’organo che delibera sulla gestione delle spese ordinarie e straordinarie, nomina l’amministrazione e ne stabilisce la retribuzione.

L’amministratore non puಠavvalersi della facoltà  di sostituirsi ai condomini qualora vi siano lavori di manutenzione straordinaria, tranne nel caso in cui rivestano carattere di urgenza e solo dopo avere debitamente informato i titolari.

L’assemblea ordinaria èconvocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo, per le spese assegnate a ciascun condomino per la conferma dell’amministratore.

I condomini dovranno essere convocati almeno 5 giorni prima dell’assemblea, tramite raccomandata.

L’assemblea straordinaria, puಠessere chiesta qualora se ne presenti la necessità  anche da solo due condà²mini.

L’assemblea èregolarmente costituita quando: in prima convocazione sono presenti i 2/3 del valore dell’immobile e i 2/3 dei condà²mini; in caso contrario l’amministratore provvederà  alla seconda convocazione (sulla lettera di invito verrà  indicata la data della 1° e della 2° convocazione, solitamente èil giorno seguente), a questa dovranno presenziare almeno 1/3 dei condomini proprietari di almeno 1/3 del valore dell’immobile (valore millesimale).

Spese per le parti comuni del condominio: queste vengono ripartite in misura proporzionale ai condà²mini, in base alla loro porzione di proprietà  e in base al beneficio che ciascuno ne trae (si veda ad es. l’ ascensore e la manutenzione delle scale, le spese vengono distribuite per il 50% in base ai millesimi di proprietà  e per il 50% in base all’altezza del piano).

Per quanto riguarda le spese di riscaldamento, se sono presenti i cosiddetti contaore, il condà²mino pagherà  in base al consumo effettivavo altrimenti in base ai millesimi di proprietà , restano a carico di ciascun proprietario le spese di manutenzione dell’impianto termico.