Foto | Sean Gallup/Getty Images News/Getty Images

Accesso fondo di garanzia trattamento di fine rapporto

Foto | Sean Gallup/Getty Images News/Getty Images

Il trattamento di fine rapporto, denominato con l’acronimo TFR, viene regolato dall’articolo n. 2120 del codice civile e rappresenta una somma di denaro che l’azienda, ovvero il datore di lavoro, corrisponde al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il calcolo del TFR èdeterminato da uno specifico calcolo che si ottiene sommando una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 per ciascun anno di lavoro. Alla somma ottenuta deve essere inoltre aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato relativo all’anno precedente.

Leggi il resto

Coefficiente rivalutazione TFR aprile-maggio 2013

soldi

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 14 maggio 2013 èstato fissato allo 0,781690%, decisamente al di sotto quindi rispetto all’1,725962% indicato per la rivalutazione del tfr applicata alle cessazione di rapporti di lavoro avvenute nello stesso periodo dello scorso anno.

Leggi il resto

Previdenza complementare e formazione del TFR

500_797304-soldi

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8228 del 4 aprile 2013 èintervenuta sulle differenze tra trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

In particolare, nell’ambito della suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha anzitutto ricordato che il TFR èuna somma di denaro consistente nell’insieme di una serie di accantonamenti periodici, quindi proporzionale rispetto al periodo di servizio prestato, dovuta dal datore di lavoro al suo dipendente in caso di scioglimento del rappporto di lavoro.

Leggi il resto

Coefficiente di rivalutazione TFR aprile 2013

Per i lavoratori dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 14 aprile 2013, il coefficiente di rivalutazione da applicare alla quota di TFR accantonata dal 1° gennaio 2013 al giorno dell’interruzione del rapporto di lavoro è0,656690%.

La rivalutazione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti, ricordiamo, ha lo scopo di assicurare un’adeguamento al costo della vita della quota accantonata durante l’anno, quindi non soggetta alla rivalutazione annua che viene applicata al 31 dicembre di ogni anno.

Leggi il resto

prelievo,paradiso fiscale, soldi, dichiarazioni

Motivazioni anticipo TFR

L’art. 2120 del codice civile riconosce al lavoratore dipendente con un’anzianità  di servizio presso lo stesso datore di lavoro di almeno otto anni di chiedere un anticipo del TFR per un ammontare massimo pari al 70% della somma accumulata fino a quel momento.

Tale richiesta, tuttavia, come specificato nel comma 8 del suddetto articolo, puಠessere avanzata solo qualora la somma debba essere utilizzata per determinate tipologie di spese, ovvero:

Leggi il resto

prelievo,paradiso fiscale, soldi, dichiarazioni

Coefficiente di rivalutazione TFR marzo 2013

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto valido per i rapporti di lavoro interrotti nel periodo compreso tra il 14 febbraio e il 15 marzo 2013 èstato fissato allo 0,3908451%.

Il trattamento di fine rapporto, ricordiamo, viene pagato ai lavoratori dipendenti al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, in virt๠di quanto stabilito dall’art. 2120 del codice civile, indipendentemente dalla causa che ha determinato la fine del rapporto lavorativo.

Leggi il resto

Calendario rivalutazione TFR 2013

Ad inizio anno l’Istat ha provveduto a rendere noto il calendario 2013 contenente l’indicazione dei giorni in cui saranno emessi i dati sui prezzi al consumo utili ai fini della determinazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Al riguardo ricordiamo che il coefficiente determinato di mese in mese sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’Istat serve a garantire ai lavoratori dipendenti un’adeguata rivalutazione della somma accantonata a titolo di TFR nel corso dell’anno in cui ha luogo l’interruzione in via definitiva del rapporto di lavoro.

Leggi il resto

Coefficiente di rivalutazione TFR febbraio 2013

Il tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori dipendenti in caso di interruzione del rapporto di lavoro a febbraio 2013 èstato fissato allo 0,265845%.

Tale coefficiente, ricordiamo, interessa i lavoratori che hanno sottoscritto un rapporto di lavoro subordinato per il quale èprevisto il diritto al TFR e che hanno interrotto in via definitiva lo svolgimento della prestazione lavorativa, per qualunque causa, nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 14 febbraio 2013.

Leggi il resto

Anticipo TFR con false motivazioni legittima il licenzimento

A favore dei lavoratori del settore privato, sempre che abbiano prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, èprevista la possibilità  di chiedere un anticipo del TFR maturato fino a quel momento (fino ad un massimo del 70%).

Tale richiesta, tuttavia, puಠessere avanzata solo per far fronte a spese urgenti, come ad esempio spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale o l’acquisto della prima casa, pertanto occorre fornire idonea documentazione comprovante tali spese.

Leggi il resto

Coefficiente rivalutazione TFR novembre-dicembre 2012

Al fine di garantire al lavoratore dipendente una rivalutazione della quota del TFR accantonata nel corso dell’anno durante il quale avviene la cessazione del rapporto di lavoro, ogni mese viene stabilito un apposito coefficiente di rivalutazione.

Per il mese di dicembre 2012 èstato fissato un tasso di rivalutazione del 2,961538%. Questo significa quindi che per coloro che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 14 dicembre 2012, la quota accantonata dal 1° gennaio 2012 fino al giorno della cessazione deve essere rivalutata applicando tale coefficiente e un tasso fisso dell’1,50%.

Leggi il resto

Versamento acconto imposta TFR

I datori di lavoro alla fine di ogni anno solare, precisamente entro il 16 dicembre, sono chiamati ad effettuare il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sui rendimenti dei trattamenti di fine rapporto maturati dai loro dipendenti al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Successivamente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo, gli stessi datori di lavoro sono chiamati a versare il saldo dell’imposta, essendo quello di dicembre solo un anticipo. I termini per effettuare tale versamento sono stati stabiliti dalla riforma della previdenza complementare n. 47/2000.

Leggi il resto

Modello richiesta intervento Fondo di Garanzia TFR

Nel caso in cui il lavoratore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro non abbia ricevuto il TFR a lui spettate a causa dell’insolvenza del datore di lavoro, puಠchiedere che la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto gli venga elargita dal Fondo di Garanzia, appositamente istituito per garantire che il lavoratore riceva il TFR maturato anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia nelle condizioni di corrispondere il pagamento della somma dovuta.

Leggi il resto

Quando deve essere pagato il TFR

Il trattamento di fine rapporto, meglio conosciuto come TFR o liquidazione, èuna somma di denaro che, in forza di quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile, deve essere corrisposta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata.

Tale somma di denaro deve essere materialmente corrisposta al momento della risoluzione del rapporto lavorativo o in alternativa entro il termine previsto dal contratto nazionale di riferimento.

Leggi il resto

Tassazione del Tfr (Trattamento di fine rapporto)

L’imposta che si applica sul Trattamento di fine rapporto corrisposto al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro viene calcolata dal datore di lavoro o dal sostituto d’imposta in via provvisoria e successivamente dall’Agenzia delle Entrate in via definitiva.

Ai fini del calcolo dell’imposta da applicare, la normativa di riferimento prevede che si debba tener conto dell’aliquota media dei cinque anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, applicando quella che risulta pi๠conveniente per il lavoratore stesso.

Leggi il resto