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Scontrino elettronico, i soggetti esonerati 

 

A partire dal 1 luglio 2019 entrerà  in vigore l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico che per il moderno coinvolgerà  tutti i commercianti con volume d’affari fino a 400.000 euro.

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L’obbligo verrà  esteso anche alle altre categoria a partire dal 1 gennaio 2020, ma intanto sono state comunicate anche le categorie che vengono esentate: i casi di esclusione sono state definite dal decreto MEF del 10 maggio 2019.

Tra le categorie esonerate dall’obbligo di scontrino elettronico, la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, vengono inclusi tabaccai, giornalai nonchè tassisti, ma anche benzinai.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce anche che fino al 31 dicembre 2019 lo scontrino elettronico non riguarderà  le operazioni marginali, praticamente quelle i cui ricavi o compensi siano inferiori all’1% del totale del volume d’affari relativo al 2018. 

Ma si tratterà  di esoneri temporanei e sarà  necessario aspettare le direttive del MEF per stabilire quando partirà , per ogni singola categoria attualmente esclusa, l’obbligo di passare dallo scontrino cartaceo al nuovo scontrino elettronico.

Fra gli esclusi dal nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione in modalità  telematica dei dati dei corrispettivi, praticamente l’incasso giornaliero, sono inclusi tutti i soggetti che già  a legislazione vigente sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi.

Oltre ai tabaccai, vengono inclusi anche giornalai, venditori di prodotti agricoli o chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli.

Esentati anche tutti coloro che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito.

E fino al 31 dicembre 2019 e anche nel caso di volume d’affari superiore a 400.000 euro verranno esentati dall’emissione dello scontrino elettronico: 

i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018. In tal caso sarà  necessario il rilascio dello scontrino o della ricevuta;

le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera.

esercenti impianti di distributore di carburante, ma solo per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, nel caso di compensi o ricavi marginali.

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