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Scattano le ritenute sui bonifici per ristrutturazione

A partire dal primo luglio èntrata in vigore una nuova norma di natura tributaria, introdotta dalla recente manovra economica.
Com’ noto, i contribuenti possono dedurre dal reddito imponibile ai fini IRPEF parte delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia o per la riqualificazione energetica degli edifici: su questo tipo di oneri, ed entro precisi limiti massimi di spesa, èriconosciuta una detrazione complessiva rispettivamente del 36% e del 55%, da ripartire negli anni.

Fra le condizioni richieste per accedere al beneficio fiscale, perà², èrichiesto che i pagamenti avvengano tramite bonifico bancario o postale, e in tali bonifici devono emergere una serie di indicazioni (partita IVA del destinatario, riferimento legislativo…) che la banca provvederà  a trasmettere all’Agenzia delle Entrate.


Ebbene, a partire da luglio su questi bonifici (facilmente identificabili rispetto a tutti gli altri) la banca opererà  una ritenuta pari al 10% della somma erogata, da riversare entro il giorno 16 del mese successivo tramite modello F24, utilizzando un codice tributo di nuovissima istituzione, il 1039.
La banca ètenuta anche agli altri adempimenti tipici del sostituto d’imposta, come l’invio ai destinatari della certificazione delle ritenute operate e la compilazione del modello 770.
Le imprese potranno scomputare le ritenute subite (che hanno natura di acconto) in sede di dichiarazione dei redditi.


Queste norme, stabilite in sede di decreto, sono state evidenziate da un recentissimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che peraltro non ha aggiunto granchè a quanto già  deciso dal Governo.
Il provvedimento, se non altro, ha chiarito che la ritenuta non concerne altre categorie di oneri deducibili dall’IRPEF.
Due le motivazioni alla base della norma: oltre al classico desiderio di “fare cassa”, proprio di tutti i Governi, sono anche presenti profili di lotta all’evasione fiscale.