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Ravvedimento operoso imposta di registro locazioni

Qualora il proprietario dell’immobile non abbia scelto di optare per la cedolare secca, il locatore e l’affittuario sono solidamente obbligati al pagamento dell’imposta di registro sulle locazioni.

Tale imposta varia a seconda della tipologia di immobile e deve essere versata entro trenta giorni dalla registrazione del contratto, se questa viene effettuata presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, oppure contestualmente alla registrazione nel caso in cui questa viene effettuata tramite modalità  telematica.

SANZIONI OMESSA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

In caso di mancato pagamento dell’imposta entro il termine previsto, proprio come accade in caso di omessa registrazione del contratto, èpossibile sanare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso, sempre che la violazione non sia già  stata contestata d’ufficio e non siano già  iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

RAVVEDIMENTO OPEROSO MANCATA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

Nel caso dell’imposta di registro, il ravvedimento operoso serve per regolarizzare la mancata effettuazione oltre che del versamento contestuale alla registrazione del contratto anche dei versamenti successivi alla prima annualità , nonchè di quelli per la proroga, la cessione o la risoluzione del contratto stesso.

In questo caso, oltre all’imposta non pagata e agli interessi di mora, ènecessario pagare: una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento èffettuato entro quattordici giorni dalla scadenza; una sanzione del 3% dell’imposta dovuta se il pagamento èffettuato dal quindicesimo giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza; una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta, se il versamento èffettuato entro un anno dalla scadenza.