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Studi di settore applicabili sempre in caso di incongruenza

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19626 del 12 novembre 2012 ha ulteriormente allargato l’ambito di applicabilità  di Gerico, affermando che lo studio di settore èsempre applicabile in caso di grave incongruenza fra il reddito dichiarato dal contribuente e quello atteso dallo standard, anche in assenza di un’ispezione fiscale e anche se la contabilità  appare regolare dal punto di vista formale.

Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha di fatto annullato la sentenza emessa dalla commissione regionale di Napoli, che a sua volta aveva accolto l’appello presentato dal contribuente e annullato l’atto impositivo.


La sezione tributaria della Cassazione ha quindi dato ragione all’Agenzia delle Entrate e sancito la validità  dell’atto impositivo derivante dalla forte incongruenza fra quanto dichiarato dal piccolo imprenditore e i dati attesi da Gerico. I giudici della Suprema Corte nel motivare la loro sentenza hanno citato l’art. 62 sexies del dl 30 agosto 1993, n. 331, il quale consente, anche in caso di contabilità  formalmente regolare e senza obbligo di ispezione dei luoghi, la rettifica induttiva del reddito d’impresa qualora emergano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli dedotti mediante gli studi di settore.

Deve pertanto considerarsi confermata la necessità  che, ai fini dell’avvio di una procedura finalizzata all’accertamento, sussista un reale scostamento tra il reddito dichiarato e i dati ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell’attività  svolta oppure in base agli studi di settore. In quest’ultimo caso, inoltre, l’ufficio non ètenuto a verificare tutti i dati richiesti, potendosi basare anche solo su alcuni elementi considerati validi ai fini della ricostruzione del reddito del contribuente.