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La casa scomoda potrebbe essere abitabile, il fisco fa differenza

Ciಠche conta, per avere di nuovo diritto all’agevolazione “prima casa”, èsoltanto l’assoluta inadeguatezza (determinata, ad esempio, da inagibilità ) dell’immobile preposseduto. Una vicenda giudiziale spiega perchè non basta che la casa sia scomoda per la famiglia per giustificare inadempimenti che fanno decadere i benefici. 

A raccontare la vicenda ci ha pensato Fisco Oggi, il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate che, prima di passare alla descrizione della vicenda processuale, spiega il cuore della sentenza della Cassazione:

I benefici per l’acquisto della prima casa non spettano al contribuente che possiede un altro immobile non adatto a soddisfare, per dimensioni e caratteristiche complessive, le esigenze abitative del proprio nucleo familiare. La “scomodità â€ per i figli, quand’anche di sesso diverso, di dover dormire nella stessa camera non equivale a inidoneità  abitativa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 2278 del 5 febbraio 2016, confermando la pronuncia impugnata.

La Cassazione ha respinto il ricorso dei contribuenti confermando l’impianto giuridico-motivazionale della sentenza impugnata. I giudici di legittimità  richiamano innanzitutto la norma censurata, che subordinava il godimento delle agevolazioni al fatto che

“nell’atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato idoneo ad abitazione e di volerlo adibire a propria abitazione principale, anche avendo già  usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste”.

La giurisprudenza ha ritenuto che il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfrCassazione, 19738/2003). La comodità  ètutta un’altra cosa.