L’articolo 4 del Dlgs 6/2003 prevede che
in caso di cancellazione dal Registro delle imprese la società  si estingue automaticamente, anche qualora vi siano dei crediti rimasti insoddisfatti oppure nel caso in cui siano in essere dei rapporti giuridici non ancora definiti.
Ne deriva quindi che una società  estinta, non risultando pià ¹ esistente sul piano giuridico, risulta priva della capacità  di stare in giudizio. I creditori, dunque, non possono agire nei confronti della società  ma possono solo rivalersi nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonchè nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento delle somme a loro spettanti sia riconducibile ad una loro colpa.
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