
Innanzitutto, nella stessa denominazione deve essere presente la dicitura “società agricolaâ€; inoltre, il discorso vale solo per SNC, SAS e SRL, mentre non riguarda le altre tipologie.



Sul tema, non nuovo ai dibattiti, èritornata la stessa Agenzia delle Entrate diffondendo la circolare n. 49/2010, con contenuto favorevole al contribuente.
Il singolo contribuente, infatti, puಠpresentare documenti tributari che lo riguardano direttamente (come istanze di interpello, di accertamento con adesione o di rimborso) che, per espressa previsione di legge, sono esenti dall’imposta di bollo.
Ricordiamo brevemente che il redditometro si basa sul confronto fra i redditi dichiarati e le spese sostenute dal contribuente nell’anno considerato.

Varcati i confini nazionali, perà², della questione si sta interessando ai massimi livelli anche l’Unione Europea: ancora una volta èmessa sotto accusa la possibile violazione delle norme di libera concorrenza. Come noto, infatti, le aziende che operano nel territorio comunitario devono essere poste nelle stesse condizioni da parte delle leggi dei vari Stati.
Una volta raggiunto l’accordo, il contribuente e l’Agenzia delle Entrate stipulano un documento chiamato “atto di adesioneâ€: da solo, perà², esso non ha efficacia operativa. Perchè l’atto la acquisisca e l’accordo diventi definitivo e inamovibile occorre pagare entro venti giorni l’intero importo concordato.

Il discorso va scisso in due situazioni: i debiti già iscritti a ruolo e quelli che non lo sono ancora.
Istituito ormai da molti anni, il quadro RW èdestinato a favorire il cosiddetto “monitoraggio fiscaleâ€, e cioèuna sorta di censimento delle ricchezze detenute dagli italiani all’estero. A partire dalla dichiarazione del 2010, perà², RW viene largamente potenziato, come misura anti-evasione fiscale.

In altre parole, chi, ad esempio, coltiva il suo campo a grano oppure vi alleva pecore non sarà tassato sulla base delle effettive entrate e uscite, bensଠforfettariamente su base catastale, il che èuna notevole semplificazione contabile nonchè un’agevolazione sulla pressione fiscale.

In sostanza, si costituiranno tante piattaforme quanti saranno i filoni di ricerca giudicati interessanti, individuandoli specialmente fra quelli sostenuti e promossi dall’Unione Europea. Si comincerà nei prossimi giorni con le auto elettriche e le innovazioni di prodotto, ma altre iniziative sono attese per le successive settimane.

Al termine della liquidazione automatica della dichiarazione, che avviene nel giro di alcuni mesi, un avviso èinviato al contribuente, specificandogli la regolarità formale o l’irregolarità della stessa. In caso di avviso di irregolarità , egli ha trenta giorni di tempo per presentare le eventuali contestazioni e le relative sanzioni.

àˆ bene chiarire che tutti gli obblighi in questione riguardano l’intermediario in quanto tale, e dunque del tutto indipendentemente dagli obblighi del contribuente. Per esempio, quindi, se l’intermediario si assume l’incarico di trasmettere telematicamente una dichiarazione predisposta dal contribuente medesimo e contenente dati falsati, le conseguenze ricadono solo su quest’ultimo.

L’imminenza della data suggerisce di fare un ripasso degli obblighi procedurali che incombono nell’ipotesi di trasmissione tramite intermediario di qualsiasi dichiarazione fiscale.