
Al termine della liquidazione automatica della dichiarazione, che avviene nel giro di alcuni mesi, un avviso èinviato al contribuente, specificandogli la regolarità  formale o l’irregolarità  della stessa. In caso di avviso di irregolarità  , egli ha trenta giorni di tempo per presentare le eventuali contestazioni e le relative sanzioni.
C’ perà ² un’altra possibilità  : chiedere che l’avviso sia inviato allo stesso intermediario che ha curato la trasmissione della dichiarazione. Per domandarlo, occorre che il contribuente barri un’apposita casellina del frontespizio, situata in prossimità  della sua firma.
Perà ² non èsufficiente che solo il contribuente presenti tale richiesta: essa dovrà  essere accettata anche dall’intermediario, che infatti dovrà  a sua volta barrare un’altra casellina in prossimità  della propria firma. Va detto che non èpossibile spedire una dichiarazione con un’unica barratura (il sistema Entratel respingerebbe il file), percià ² entrambe sono indispensabili.
Ma perchè incaricare l’intermediario della ricezione dell’avviso? Se vengono segnalate irregolarità  , il termine entro cui opporsi sale a novanta giorni: il vantaggio èquindi evidente.
In ogni dichiarazione fiscale, inoltre, compare tuttora un altro riquadro, quello sull’elezione del domicilio verso cui chiedere la notifica degli atti. Il contribuente, infatti, puà ² chiedere che gli atti fiscali gli siano inviati non alla propria residenza ma altrove, anche presso un terzo.
Questa procedura ètuttavia da intendersi come ormai soppressa dal recente D.L. 78/2010, che prevede per il futuro una modalità  telematica (ancora tutta da costruire) perchè il contribuente comunichi un domicilio diverso dalla propria residenza per tutte le comunicazioni fiscali.
Fonte: Il Sole 24 Ore