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Società  agricole e reddito catastale

Con la circolare n. 50/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi e importanti chiarimenti su una norma introdotta nel 2006 e rimasta in gran parte inattuata per le difficoltà  interpretative.
Si tratta della possibilità , riservata alle società  che esercitano un’attività  agricola, di avere un trattamento fiscale di favore simile a quello previsto per le imprese individuali impegnate in analoga attività .


Per l’esattezza, gli agricoltori possono determinare il reddito derivante dalla loro attività  non ricorrendo alle ordinarie e complesse norme riferite al reddito d’impresa, bensଠadottando il valore di rendita che il catasto attribuisce ai terreni su cui l’attività  stessa èsercitata.

I vantaggi sono evidenti: non solo il reddito cosଠdeterminato dovrebbe solitamente (ma non necessariamente) essere pi๠basso e dunque portare ad una tassazione pi๠modesta, ma soprattutto si gode di semplificazioni enormi nella tenuta della contabilità , che consentono il risparmio di molto tempo e denaro.
Tale rendita catastale perಠpuಠessere impiegata solo entro certe soglie indicate dall’articolo 32 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): ad esempio, per le attività  di allevamento di animali occorre che almeno un quarto dei mangimi provenga dallo stesso fondo su cui l’attività  èsercitata. Se si superano tali soglie, la corrispondente quota eccedente di reddito èdeterminata secondo le regole del reddito d’impresa.

Bene, come accennato la legge finanziaria per il 2007 ha esteso questa possibilità  anche alle società , e l’Agenzia delle Entrate ha finalmente spiegato tutti i dettagli.


Nel prossimo articolo vedremo il calcolo del reddito, mentre qui approfondiamo come approfittare dell’agevolazione: occorre comportarsi per fatti concludenti per l’intera annata, e comunicare a posteriori l’opzione nel quadro VO della dichiarazione che si presenterà  l’anno seguente. L’opzione èvincolante per tre anni, poi potrà  essere revocata in qualunque esercizio successivo.

Fonte: Fisco Oggi