TFR e la previdenza integrativa

plico di soldi di un pagamento

Dopo una lunga preparazione, nel 2007 èntrata in vigore la famosa e controversa riforma sul trattamento di fine rapporto. Essa, va subito precisato, non comporta modifiche alle modalità  di determinazione o di tassazione della retribuzione differita, che sono state esaminate negli articoli precedenti.

Una volta stabilito perಠa quanto ammonta il TFR e quando viene erogato al lavoratore, tuttavia, rimaneva oggetto di discussione che sorte esso dovesse avere nel periodo intermedio, fra il momento in cui matura e quello in cui èattribuito al dipendente.

Da sempre, il TFR veniva accantonato nei bilanci aziendali come un fondo a parte. Questo era visto con grande favore dagli imprenditori, in quanto finiva per costituire una riserva finanziaria non da sottovalutare, utilissima per fronteggiare i fabbisogni dell’impresa nel medio-lungo periodo.

Se un lavoratore entra in azienda a venticinque anni e ne esce a sessantacinque, èfacile comprendere che per quarant’anni l’impresa puಠimpiegare il fondo TFR via via maturato ma non ancora erogato per coprire le proprie esigenze finanziarie, salvo poi reintegrarlo al momento in cui esso va versato al lavoratore.

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Acconto per il pagamento delle tasse

pagamento delle tasse

Per quanto riguarda i soggetti IRES, si applica il medesimo discorso fatto per l’IRPEF, ma con due variazioni: l’acconto èpari al 100% del vecchio debito d’imposta (non dunque il 99%) e il rigo del precedente Modello UNICO da controllare èil RN17.

In entrambi i casi, l’acconto non èsuddiviso in due parti bensଠèda versare in unica soluzione (entro il primo dicembre) quando il suo ammontare totale non supera 103 euro.

Per l’IRAP valgono regole sostanzialmente identiche. Le uniche particolarità  da precisare sono che per le persone fisiche l’acconto complessivo èpari al 99% del valore indicato nel Rigo IQ90 e per le società  èpari invece al 100% del valore indicato nel Rigo IQ95 delle rispettive dichiarazioni riferite al 2007.

Il discorso èinvece pi๠complesso per l’acconto sui contributi INPS. Bisogna distinguere il caso degli imprenditori da quello dei professionisti iscritti alla Gestione Separata (tutti gli altri soggetti non sono interessati).

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Scadenza versamento acconto per il pagamento delle imposte

In vista della scadenza del primo dicembre (poichè il 30 novembre èdomenica), viene il momento per i contribuenti di cominciare a fare i calcoli per verificare se e in che misura sono tenuti a versare acconti riferiti al periodo d’imposta in corso.

Come noto, ognuno puಠscegliere se versare gli acconti sulla base del metodo storico (ricavando cioèi valori dalla dichiarazione per l’anno precedente) oppure di quello previsionale (basato cioèsul prefigurare l’ammontare esatto del debito d’imposta che si formerà  nel 2008, e su quello calcolare gli acconti).

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Detrazione IVA per telefoni cellulari

telefono cellulare

Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità  in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà  dell’IVA era detraibile.

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Alcune ipotesi di modifiche fiscali

Accanto allo spinoso tema della deducibilità  degli interessi passivi, sono anche altre le richieste di modifica dell’attuale normativa tributaria avanzate formalmente al Governo dalle rappresentanze degli imprenditori nelle ultime settimane.

Su alcune questioni, l’on. Daniele Molgora, attuale sottosegretario all’Economia, si èdichiarato possibilista. Si tratta, in verità , di piccoli miglioramenti alla normativa vigente che non andrebbero a toccare le questioni di fondo, ma comunque utili, non tanto nell’alleggerimento della pressione fiscale (il Governo ha pi๠volte affermato che in questa fase i conti pubblici non lo consentirebbero) bensଠnella semplificazione della giungla di adempimenti fiscali oggi previsti.

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Cambiamenti per gli interessi passivi?

pagamento delle tasse

Quando il Governo Prodi introdusse il meccanismo descritto, l’intenzione era quella di spingere le imprese verso un percorso virtuoso. Appare evidente, infatti, che a parità  di condizioni risultano nettamente avvantaggiate le imprese con un reddito operativo lordo pi๠ragguardevole e con un grado di indebitamento inferiore.

Al contrario, le imprese fortemente indebitate (e dunque con un pesante carico di interessi passivi) e con una situazione produttiva infelice, in cui le scarse vendite non consentono di superare abbondantemente i costi operativi (e dunque con un R.O.L. ridotto quando non nullo o negativo) si ritrovano nell’impossibilità  di dedurre buona parte degli oneri finanziari sostenuti.

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Interessi passivi

Si ipotizzi una Srl che nel 2008 abbia interessi attivi per 1.000, interessi passivi per 30.000 e il R.O.L. pari a 50.000. Supponiamo che tutti i proventi siano imponibili e che dunque le regole per la deducibilità  si applichino alla totalità  degli interessi passivi.

Perciಠrisulterà  quanto segue: 1.000 di interessi passivi sono deducibili perchè pari all’ammontare degli interessi attivi. I rimanenti 29.000 devono invece affrontare la prova del R.O.L. Ai fini del calcolo, come detto, esso èincrementato di 10.000 (solo per il 2008) e perciಠraggiunge il valore totale di 60.000.

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Reddito Operativo Lordo e interessi passivi

pagamento delle tasse

Il Reddito Operativo Lordo (R.O.L.) èdato dalla differenza fra i ricavi derivanti all’impresa dallo svolgimento delle sue attività  ordinarie (escludendo dunque interessi attivi, proventi straordinari, rivalutazioni ecc.) e tutte le componenti di costo legate a loro volta all’attività  ordinaria ad eccezione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che non sono computabili.

Gli interessi passivi che risultano non deducibili perchè eccedenti rispetto agli interessi attivi sono deducibili nell’esercizio esclusivamente fino ad un massimo pari al 30% del R.O.L. cosଠdeterminato. Percià², se essi non raggiungono il famigerato 30% sono integralmente deducibili; se invece superassero tale soglia, la quota eccedente non si puಠdedurre dal reddito.

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Nodo degli interessi passivi (I)

obblighi fiscali

Voce negativa spesso molto pesante nel Conto Economico di molte imprese, gli interessi passivi (derivanti da mutui, obbligazioni, scoperti di conto corrente, contratti di leasing ecc.) sono da anni oggetto di una disciplina fiscale piuttosto tormentata, fra regole di deducibilità  che variano al cambiare dei governi, ma ogni nuova variante introdotta dal legislatore sembra voler sempre pi๠complicare la vita di imprenditori e consulenti, col ricorso a regole di calcolo sempre pi๠astruse.

Nel 2007, il Governo Prodi eliminಠalcune regole molto complesse introdotte da Tremonti nella precedente legislatura, ma sostituendole con altri metodi di calcolo altrettanto complessi se non di pià¹.

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Nuovo fisco per i distretti industriali

ritaglio di una fabbrica italiana

Un vanto del nostro tessuto produttivo sono i distretti industriali: pluralità  di aziende (talvolta anche centinaia) che operano in stretto contatto l’una con l’altra, normalmente operanti nello stesso ramo e integrate fra loro da rapporti di vario genere, come lo svolgimento in comune di determinate funzioni (approvvigionamenti di materie prime, attività  di ricerca e sviluppo ecc.).

Sono diffusi in tutta l’Italia, ma èsoprattutto nel Nord-Est che esse hanno assunto un ruolo-chiave nel prodigioso sviluppo economico di quelle aree.

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La distruzione volontaria dei beni

distruzione dei beni

Un caso molto diverso da quello indicato nell’articolo precedente si presenta quando sia l’imprenditore stesso che sceglie deliberatamente di eliminare dal suo patrimonio aziendale un determinato bene: per esempio, una sedia rotta oppure un computer distrutto.

Per superare la già  descritta presunzione di cessione, la legge prevede infatti una disciplina articolata e complessa.

àˆ infatti richiesto di inviare, almeno cinque giorni prima della data prevista per la distruzione, una comunicazione all’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre precisare data e luogo in cui avverrà  la distruzione, le modalità  della stessa, una descrizione dei beni e il loro valore, determinato sulla base del costo storico.

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La perdita involontaria dei beni

mazzo di scontrini e fatture

La “fuoriuscita” dei beni dell’impresa deve essere giustificata obbligatoriamente da un documento che ne certifichi la cessione (fattura, ricevuta, scontrino fiscale…); in caso di destinazione all’autoconsumo personale o familiare, o comunque a scopi diversi da quelli d’impresa, essa deve essere documentata con autofattura.

In mancanza, subentra la cosiddetta “presunzione di cessione”: l’Amministrazione Finanziaria puಠlecitamente ritenere che l’imprenditore abbia venduto il bene senza fatturare la vendita, e applicare le relative sanzioni.

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Adesione ai processi verbali di constatazione

primo piano di giulio tremonti

Il progressivo successo che la procedura di accertamento con adesione ha ottenuto nel corso dell’ultimo decennio, con vantaggi sia per l’Amministrazione Finanziaria (ridimensionamento dei contenziosi e dei tempi per la riscossione) che per il contribuente (drastica riduzione delle sanzioni), ha spinto nello scorso giugno il ministro Tremonti ad affiancare alla procedura ideata dal collega Visco una seconda procedura, consistente nell’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), ossia i documenti redatti dai funzionari della Guardia di Finanza al termine di un’ispezione, un accesso, un controllo di fatto negli uffici del contribuente, purchè nell’ambito di un accertamento parziale e non generale.

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Accertamento con adesione (3)

pagamento delle tasse

L’accordo raggiunto fra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente non costituisce la conclusione della procedura dell’accertamento con adesione: occorre ancora un passaggio finale e di importanza capitale, e cioèil perfezionamento.

L’adesione effettuata indica le somme totali dovute dal contribuente: egli potrà  scegliere se versarle in un’unica soluzione oppure rateizzarle (fino a dodici rate trimestrali).

Ebbene, l’accordo èperfezionato solo quando il contribuente versi l’ammontare totale oppure la prima rata entro il termine tassativo di venti giorni dalla redazione dell’atto di adesione.

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Accertamento fiscale con adesione

accertamento delle tasse

L’istituto èapplicabile ad una generalità  di tributi, ma in linea di massima esso trova principale applicazione per le imposte dirette e per l’IVA.

Come già  accennato, il punto focale della questione èla definizione concordata fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sulle imposte effettivamente dovute in relazione ad un dato periodo d’imposta oggetto dell’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Dopo un contraddittorio fra le parti, si arriva alla formulazione di una proposta, cui seguirà  per l’appunto l’“adesione” del contribuente.

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