Introdotte alcune semplificazioni fiscali

Fra le pieghe del decreto anti-crisi si ritrovano diverse abrogazioni che il ministro dell’Economia Tremonti ha voluto apportare al sistema fiscale voluto nella precedente legislatura dal viceministro Visco.

Al di là  del merito, emerge con chiarezza la differente filosofia dei due politici: se Visco riteneva pi๠utile contrastare l’evasione fiscale introducendo una serie di limiti e di vincoli di natura adempimentale, Tremonti preferisce puntare invece a potenziare i controlli sostanziali sul territorio.

Il risultato, comunque, èche per le imprese si prospettano da oggi alcune semplificazioni che dovrebbero ridurre il tempo dedicato agli obblighi tributari.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (quarta parte)

Salvo sorprese dell’ultim’ora, il decreto ministeriale conterrà  anche altre due norme di grande interesse per tutti gli imprenditori.

La prima riguarderà  gli obblighi di documentazione: per poter dimostrare la correttezza delle deduzioni effettuate in riferimento alle spese di rappresentanza, l’imprenditore dovrà  conservare molti documenti. Oltre alle fatture e gli altri ordinari documenti, infatti, potrà  essere richiesta la preparazione di un prospetto in cui si dettaglino tutte le spese di rappresentanza sostenute, nonchè un secondo prospetto che specifichi per ciascun evento cui si èpartecipato (feste, mostre ecc.) le indicazioni sulla durata, sulla natura e persino sui dati anagrafici dei clienti e delle altre personalità  che vi hanno partecipato.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (terza parte)

plico di soldi di un pagamento

Ferma restando la totale deducibilità  degli omaggi di beni di valore unitario inferiore a cinquanta euro (purchèinerenti), il decreto dovrebbe innanzitutto distinguere le rimanenti spese di rappresentanza (deducibili solo se congrue e inerenti) in due grandi categorie.

La prima categoria ècostituita da quattro tipologie di spese che il decreto classifica sempre come inerenti. Si tratta, in particolare, delle spese per viaggi turistici finalizzati allo svolgimento di attività  promozionali, delle spese sostenute per le feste aziendali in occasione delle ricorrenze, delle spese sostenute per le cerimonie di inaugurazione di nuove sedi e, infine, delle spese sostenute in occasione di fiere o mostre.

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Spese di rappresentanza, nessuna novità  (seconda parte)

deducibilità  delle spese di rappresentanza

La Finanziaria per il 2008 ha voluto modificare radicalmente il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza per gli imprenditori. Innanzitutto, ai fini IRAP dal 2008 esse sono integralmente deducibili senza limiti di alcun genere che non siano quelli generali dell’inerenza e della documentabilità .

Ma le novità  pi๠attese sono quelle che interessano l’imposta sui redditi. La Finanziaria ha stabilito due cose in materia: la prima di esse èche il limite per le spese per acquisti di beni integralmente deducibili sale dai previgenti € 25,82 a € 50 di valore unitario (e si èprecisato che si intende come bene unitario anche un insieme composito di oggetti comunque strettamente funzionali fra loro, come un cesto natalizio).

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Spese di rappresentanza, nessuna novità 

deducibilità  spese di rappresentanza

Sebbene sia stato annunciato come imminente ormai da molti mesi (ne avevamo parlato anche qui), e sebbene sui giornali continuino ad apparire resoconti pi๠o meno verosimili sui progetti del Ministero delle Finanze, a poche settimane dalla fine del periodo d’imposta 2008 ancora non èstato emesso il decreto previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno e concernente la deducibilità  delle spese di rappresentanza per imprenditori individuali e collettivi.

Come tutti sanno, quello delle spese di rappresentanza èun mare magnum nel quale puಠessere celato di tutto. Formalmente, si tratta delle spese sostenute da un imprenditore per favorire la diffusione di una buona immagine di sè e della sua ditta presso gli effettivi o i potenziali clienti.

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Novità  sull’IRAP

Mentre si avvicina la data della temuta sentenza della Corte Costituzionale sulla legittimità  dell’impossibilità  di dedurre l’IRAP dall’imposta sui redditi (con la possibilità  di dare il via ad una valanga di richieste di rimborso che travolgerebbe le casse dello Stato), il Governo ha pensato di iniziare a parare il colpo e ha aperto un primo spiraglio.

àˆ stato stabilito che già  dal 2008, infatti, sarà  possibile dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività  produttive dall’IRPEF o dall’IRES.

E si èaperta un’imprevista finestra anche sul passato, stabilendo un metodo di calcolo piuttosto complesso al fine di richiedere un piccolo rimborso relativo alle imposte sui redditi versate nei passati quarantotto mesi e inerenti i costi del personale e gli interessi passivi (componenti totalmente indeducibili ai fini IRAP).

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Strane agevolazioni sugli acconti

pagamento degli acconti

Non c’ bisogno di essere esperti in materia per rendersi conto di quanto singolare e arzigogolata sia stata la misura prevista nel decreto anti-crisi e inerente gli acconti.

Già  da settimane si riteneva utile per gli italiani ridurre la portata degli acconti in scadenza il primo dicembre, tenendo conto dell’attuale difficoltà  finanziaria che colpisce un po’ tutti; ma passavano le settimane e la scadenza si avvicinava, facendo presagire che non se ne sarebbe fatto nulla.
Invece alla fine l’agevolazione èarrivata: ma la sua formulazione ècosଠbizzarra che fa sorgere diversi interrogativi sulla sua utilità .

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IVA di cassa

iva di cassa

Dal 2009 e per tre anni in via sperimentale, si rivoluziona il sistema dell’esigibilità  dell’imposta sul valore aggiunto.

Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià  oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità  di richiedere l’esigibilità  differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà  il pagamento dal cliente.

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Adesione agli inviti al contraddittorio

Continuano gli sforzi di fantasia del legislatore per individuare nuovi strumenti che evitino il ricorso al contenzioso tributario in caso di controversia fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria.

Dopo l’accertamento con adesione ordinario e l’adesione ai PVC (processi verbali di constatazione), ora arriva anche la possibilità  di aderire agli inviti che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente perchè quest’ultimo possa difendersi in contraddittorio dalle ipotesi di accertamento eseguite dal Fisco.

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Diritto d’interpello: terza parte

L’interrogativo posto dal contribuente puಠconcernere qualunque materia di ambito tributario, senza limiti di argomento.

Egli deve esporre e sottoscrivere il suo caso per iscritto, in carta libera e in esenzione da imposta di bollo, e inviarlo tramite raccomandata oppure consegnarlo a mano all’ente competente, che avrà  centoventi giorni per rispondere.

In particolare, se il discorso riguarda un’imposta locale occorrerà  riferirsi ovviamente all’ente amministrativo corrispondente, mentre nell’ipotesi di un tributo erariale ci sono varie alternative: se la questione riguarda la materia doganale o problemi legati al catasto, l’interpello andrà  inviato rispettivamente alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane oppure del Territorio.
Negli altri casi occorrerà  riferirsi all’Agenzia delle Entrate, solitamente alla Direzione Regionale, ad eccezione dei casi in cui l’interpellante sia un ente pubblico oppure sia un privato che nell’anno precedente ha ottenuto ricavi superiori a 258 milioni di euro circa, perchè in questo caso la sede competente èquella centrale, a Roma.

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Diritto d’interpello: seconda parte

Ridurre i ricorsi al contenzioso tributario, che oppone processualmente il contribuente all’Amministrazione Finanziaria, èdivenuto negli anni Novanta uno degli obiettivi fondamentali della politica fiscale italiana.

Il contenzioso si trascina per molti anni, ha un costo pesante per i cittadini e per lo Stato, e ingolfa ulteriormente la già  affaticata macchina della giustizia.
Per questo, alla fine del Novecento furono introdotti una serie di istituti innovativi (i cosiddetti “strumenti deflattivi del contenzioso”), che consentissero di prevenire o risolvere anticipatamente le controversie senza ricorrere alle commissioni tributarie. Fra questi istituti deflattivi, ricordiamo il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione e il diritto d’interpello.

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Diritto d’interpello: prima parte

I casi della vita sono infiniti, e per quanto una legge possa essere dettagliata, ci saranno sempre degli interstizi non regolamentati fra un articolo e l’altro.

Il discorso diventa tanto pi๠valido se analizziamo la sfera della normativa tributaria. Nel nostro Paese, la produzione di leggi, decreti e regolamenti èsempre stata cosଠfrequente e spesso contraddittoria da lasciare spazio ad un’infinità  di dubbi sull’applicazione concreta di questo bagaglio normativo nella vita di tutti i giorni. E cosà¬, capita ad ogni contribuente di imbattersi in una situazione nella quale non sa esattamente quale norma applicare, o come essa debba essere interpretata in relazione al suo problema.

Nei Paesi anglosassoni èstato introdotto da molti anni un istituto, il ruling, che ha avuto cosଠtanto successo da essere stato esportato in tempi successivi anche in altri Paesi.

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Donare un’ora di lavoro alle Onlus

L’Agenzia delle Entrate ha emanato un documento di prassi (la risoluzione n. 441/2008) in cui spiega la complessa procedura da adottare perchè una singola forma di liberalità  sia riconosciuta fiscalmente. Si tratta della pratica, ormai frequente, con cui i lavoratori di una data azienda o di un intero comparto produttivo decidono di regalare una o pi๠ore di lavoro ad una singola Onlus, solitamente in occasione di una precisa iniziativa benefica.

In sostanza, la retribuzione corrispondente èdonata alla Onlus mediante il datore di lavoro.
La liberalità  èassimilata a una normale operazione di beneficenza, e dunque consente la detrazione dall’IRPEF per il 19%, entro il limite di 2.065,83 euro. E tuttavia, per tale detrazione èrichiesta una complessa procedura delineata dalla recente risoluzione, che consente di individuare con precisione l’entità  delle somme devolute e i nominativi dei lavoratori partecipanti.

Innanzitutto, occorre che l’intera somma riferita a tutti i lavoratori aderenti sia devoluta dal datore di lavoro tramite bonifico bancario la cui causale dovrà  descrivere il tipo di donazione effettuata, il numero complessivo degli aderenti e il mese di riferimento. Il datore dovrà  poi redigere degli elenchi dettagliati di tutti i lavoratori aderenti e delle relative somme donate, distinguendo mese per mese.

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Regime fiscale dell’impresa familiare

regime fiscale delle impresa familiare

Fermi restando i diritti amministrativi e patrimoniali concessi ai familiari dal Codice Civile, perchè l’impresa familiare sia riconosciuta da un punto di vista fiscale occorrono diversi requisiti, messi in luce dalla circolare ministeriale n. 98/2000.

Se non sono rispettati tali requisiti, l’intero reddito d’impresa proveniente dall’azienda di famiglia èimputato al titolare, e dunque sarà  tassato al 100% in capo a costui.
Innanzitutto, occorre che essa sia stata costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata fin dall’inizio. Se questa forma solenne viene adottata successivamente, essa produce efficacia fiscale solo a partire dall’esercizio seguente.

In secondo luogo, occorre che il singolo familiare non abbia fuori dall’azienda un’attività  d’impresa o di lavoro autonomo, e nemmeno che sia dipendente di terzi.
Gli utili sono da ripartirsi fiscalmente secondo la quantità  e qualità  del lavoro prestato. In tutti i casi, almeno il 51% del reddito èda attribuirsi al titolare.
Secondo le stesse proporzioni, vanno ripartiti i crediti d’imposta o altre agevolazioni fiscali, cosଠcome le ritenute d’acconto subite. Al contrario, le eventuali perdite di impresa sono in ogni caso attribuite esclusivamente al capofamiglia.

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Prelievo fiscale insostenibile per le imprese

consulenza fiscale in italia

Quando a sparare a zero sul nostro sistema tributario èuna singola statistica, il suo significato èmolto relativo. Quando perà², una dopo l’altra, sono ormai innumerevoli gli studi che arrivano a sostenere le stesse tesi, qualcosa di vero ci deve essere per forza.

Ora èil turno delle ricerche condotte dal gruppo World Bank, che ha messo a confronto 181 nazioni del mondo, confrontandole su due punti di paragone diversi e altrettanto interessanti.

Innanzitutto, si èpresa in considerazione la pressione fiscale reale, definita dal rapporto fra l’insieme delle imposte pagate e gli utili che emergono in bilancio. Se l’IRES italiana sembra avere un peso elevato ma tutto sommato in linea con gli altri Paesi europei, èl’anomalia dell’IRAP a far schizzare verso l’alto il dato complessivo. L’imposta regionale, infatti, non ha alcun paragone nei sistemi impositivi esteri, e la somma di entrambi i tributi porta la pressione fiscale ad un livello insostenibile.

La somma delle rispettive aliquote nominali èrisicata (oggi èal 31,4%), ma in realtà  occorre considerare anche i numerosi costi indeducibili, che rendono ben pi๠elevata la base imponibile e, di conseguenza, il carico fiscale.

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