Calcoli per l’acconto IVA (seconda parte)

Partita iva

Al fine di determinare l’entità  dell’acconto, il metodo storico ècerto il pi๠semplice da applicare: l’acconto sarà  pari all’88% del debito IVA cosଠcome risultava dalla liquidazione del dicembre 2007 (per i contribuenti mensili) o dal saldo della precedente dichiarazione annuale (per i contribuenti trimestrali).

Coloro che nell’ultimo anno si sono trasformati da “mensili” in “trimestrali” dovranno far riferimento ad una liquidazione fittizia riferita agli ultimi tre mesi del 2007 (come se fossero stati trimestrali già  allora), e il discorso opposto per coloro che hanno subito nel 2008 il passaggio inverso.

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Calcoli per l’acconto IVA (prima parte)

partita iva

Si avvicina l’ultima delle scadenze fiscali su base annuale: il versamento dell’acconto sull’IVA a debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo periodo.

Per i contribuenti mensili, l’IVA sarà  liquidata definitivamente entro il 16 gennaio, mentre per i trimestrali si potrà  attendere fino al 16 marzo: ma, pur di fare cassa, il legislatore ha da tempo obbligato i contribuenti a versare un acconto su tali somme, da versare entro il 27 dicembre. Poichè nell’anno corrente questa data cade di sabato, la scadenza slitta a lunedଠ29.

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IVA di cassa

iva di cassa

Dal 2009 e per tre anni in via sperimentale, si rivoluziona il sistema dell’esigibilità  dell’imposta sul valore aggiunto.

Secondo le attuali regole, l’IVA costituisce un debito dell’emittente verso l’Erario nel momento stesso in cui egli emette la fattura. Vi sono perಠgià  oggi alcune eccezioni: per le fatture emesse verso enti pubblici e per la cessione di alcuni particolari prodotti farmaceutici, esiste la possibilità  di richiedere l’esigibilità  differita, indicandola direttamente in fattura: il debito d’imposta sorge cosଠsolo quando si incasserà  il pagamento dal cliente.

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Detrazione IVA per telefoni cellulari

telefono cellulare

Per molti anni, il legislatore ha stabilito ai fini IVA una presunzione di promiscuità  in relazione ai telefoni cellulari in possesso di imprenditori e professionisti: ha infatti ipotizzato che per buona parte del tempo il cellulare fosse utilizzato dal titolare per fini privati e non per motivi legati alla sua professione; in questo senso, ha ritenuto necessario impedirgli di detrarre la quota di IVA sugli acquisti di telefonini e sulle relative spese di gestione riferita all’utilizzo privato.

E poichè risultava impossibile distinguere con certezza l’utilizzo privato da quello professionale, si èstabilito una quota forfettaria pari al 50%: dunque, per quei soggetti solo metà  dell’IVA era detraibile.

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Accertamento fiscale con adesione

accertamento delle tasse

L’istituto èapplicabile ad una generalità  di tributi, ma in linea di massima esso trova principale applicazione per le imposte dirette e per l’IVA.

Come già  accennato, il punto focale della questione èla definizione concordata fra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria sulle imposte effettivamente dovute in relazione ad un dato periodo d’imposta oggetto dell’azione di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Dopo un contraddittorio fra le parti, si arriva alla formulazione di una proposta, cui seguirà  per l’appunto l’“adesione” del contribuente.

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Abolizione elenco clienti fornitori

finanziaria-ufficio

Con l’approvazione definitiva, prevista entro la fine di luglio, del decreto di accompagnamento della manovra finanziaria, sarà  sancita per la seconda volta la cancellazione dal nostro ordinamento dell’obbligo per imprenditori (commercianti e artigiani) e professionisti di inviare annualmente il famigerato elenco clienti-fornitori, obbligo già  abrogato nel 1994 da Giulio Tremonti, riportato in vita col DL 223/2006 da Vincenzo Visco e nuovamente soppresso da Tremonti col DL 112/2008.

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Detrazione iva prestazioni alberghiere

Ministro Tremonti

Novità  fiscali di grande peso in vista per imprenditori e lavoratori autonomi: fra gli emendamenti che la Commissione Bilancio della Camera intende apportare al DL 112/2008 (collegato alla Legge Finanziaria), c’ anche una rilevante modifica in tema di IVA sulle spese di vitto e alloggio. Si va infatti verso l’abrogazione della norma (art. 19-bis-1, c. 1, lett. e) che vieta in forma assoluta la detraibilità  dell’imposta sulle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Fino ad oggi, la detrazione era prevista solo per coloro che operano nel settore e per le spese sostenute ai fini della partecipazione a congressi, seminari e simili.

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