Per i contribuenti mensili, l’IVA sarà liquidata definitivamente entro il 16 gennaio, mentre per i trimestrali si potrà attendere fino al 16 marzo: ma, pur di fare cassa, il legislatore ha da tempo obbligato i contribuenti a versare un acconto su tali somme, da versare entro il 27 dicembre. Poichè nell’anno corrente questa data cade di sabato, la scadenza slitta a lunedଠ29.
Prima di preoccuparsi, perà², di vedere quanto occorre versare, il titolare di Partita IVA dovrà verificare se non rientra in nessuna delle cause di esonero: sono infatti numerose le ipotesi in l’obbligo di versare l’acconto IVA viene meno.
In particolare, sono esonerati coloro che hanno iniziato o cessato l’attività nel 2008; coloro che aderiscono ad uno dei regimi contabili agevolati (come il “forfettone†per i contribuenti minimi, il regime per le nuove iniziative, quello per gli agricoltori di piccole dimensioni); alcune tipologie di contribuenti particolari (associazioni sportive dilettantistiche, società estinte per fusione o incorporazione, gli esercenti attività di intrattenimento…).
Poichè l’entità dell’acconto si determina ordinariamente sul debito IVA dell’ultimo periodo precedente, inoltre, sono esonerati tutti coloro che avevano chiuso l’ultimo mese o trimestre del 2007 con un credito.
Per tutti coloro che invece non hanno la possibilità di usufruire di una delle cause di esclusione indicate, l’obbligo dell’acconto èindefettibile, e il mancato versamento comporta una sanzione pari al 30% della somma dovuta.
Il contribuente, tuttavia, puಠscegliere fra tre diverse strade per calcolare l’entità dell’acconto da versare, e gli èriconosciuta la facoltà di optare per la soluzione pi๠conveniente. Si tratterà dunque di scegliere fra il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.