Articolo 8 manovra finanziaria bis 2011

In sede di contrattazione tra impresa e lavoratori, in Italia èpossibile derogare ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) attraverso apposite intese stipulate con i Sindacati. E’ questo, in estrema sintesi, quanto prevede l’articolo 8 della manovra finanziaria bis 2011, quella dello scorso ferragosto per intenderci.

Trattasi di una grossa novità  ben accolta dalle Associazioni delle imprese, con la Confindustria in testa, ma che non ha entusiasmato la Cgil, che in merito già  da parecchi giorni ha annunciato, oltre ad una forte opposizione, anche una mobilitazione che prosegue anche dopo il recente sciopero generale dei lavoratori.

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Apprendistato e somministrazione di lavoro

Tra le novità  introdotte dalla riforma dell’apprendistato approvata alla fine di luglio figura la possibilità  per le aziende di assumere apprendisti “in affitto”, ossia tramite contratto di somministrazione.

Il nuovo Testo Unico sull’apprendistato, dunque, scioglie ogni dubbio in merito alla possibilità  che l’apprendista venga assunto dalle Agenzie per il lavoro per poi essere impiegato presso una determinata azienda in regime di somministrazione.

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Proroga contratto di lavoro a tempo determinato

La legge non fissa una durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato, fatta eccezione per i dirigenti che non possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato presso la stessa azienda per un periodo superiore a cinque anni.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a tre anni la legge prevede la possibilità  di prorogare la durata del contratto, purchè la durata del primo contratto e la successiva proroga non superino complessivamente i tre anni.

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Obbligo di motivazione contratto a tempo determinato

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14283 del 28 giugno 2011 ha precisato che in capo al datore di lavoro sorge sempre l’onere di provare le condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

La Corte, in particolare, ha ricordato che nonostante l’esistenza della legge n. 56 del 1987 che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità  di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro oltre a quelle già  previste dalla legge, il datore di lavoro deve sempre poter giustificare con prove concrete le motivazioni che hanno portato all’apposizione di un termine di durata, anche quando l’ipotesi contemplata èprevista dal contratto collettivo di riferimento.

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Certificazione dei contratti di lavoro

L’obiettivo della legge n.183 del 4 novembre 2010, meglio conosciuta come riforma Sacconi, èquello di ridurre il contenzioso in materia di lavoro. Al tal fine, dunque, all’art.30 èprevista la cosiddetta certificazione dei contratti di lavoro che le parti possono attuare di comune accordo per evitare eventuali interpretazione difformi.

In questo modo, ad esempio, le parti possono procedere alla certificazione di un contratto di lavoro stabilendo che si tratta di un rapporto di lavoro di natura occasionale. In questo modo, dunque, il datore di lavoro si difende preventivamente da eventuali e successive pretese del lavoratore in merito alla trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Contratti di solidarietà 

I contratti di solidarietà  sono dei particolari contratti di lavoro che vengono stipulati tra il datore di lavoro e i sindacati e che hanno come scopo quello di favorire l’occupazione, in quanto vengono stipulati in due diversi casi: quando si vuole evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà  difensivi) oppure quando si vuole incrementare l’occupazione (contratti di solidarietà  espansivi). In entrambi i casi èprevista la riduzione dell’orario di lavoro.

I contratti di solidarietà  difensivi vengono solitamente stipulati dalle imprese in crisi e prevedono una riduzione dell’orario di lavoro ripartendolo tra pi๠lavoratori, in modo tale da evitare il licenziamento di una parte di questi.

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Contratto di inserimento

Introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con la famosa “legge Biagi”, il contratto di inserimento ha sostituto il precedente contratto di formazione e lavoro, di cui riprende buona parte della filosofia di base.

L’idea èquella secondo cui l’impresa offre al lavoratore di acquisire una base di esperienza che gli sarà  utile nella sua successiva carriera lavorativa.

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Modifica al contratto di lavoro: jus variandi

contratto di lavoro jus variandi

Nella generalità  dei contratti, le parti stabiliscono di comune accordo tutte le singole clausole, e quelle hanno valenza obbligatoria nei confronti di entrambi; qualunque variazione a quanto concordato puಠessere apportata solamente se vi èil consenso di tutte le parti in causa.

Nei contratti di lavoro, perà², il legislatore ha tenuto conto del fatto che la realtà  di ogni ambiente lavorativo èprofondamente dinamica, suscettibile di variazioni di grande impatto anche da un giorno all’altro.

Proprio per semplificare la vita degli imprenditori, la legge ha riconosciuto ai datori di lavoro un potere particolare di cui al contrario i lavoratori non dispongono: lo jus variandi, secondo l’antica dizione del diritto romano.

In sostanza, èil diritto riconosciuto al datore di lavoro di apportare unilateralmente delle modifiche al rapporto di lavoro successivamente alla stipulazione del contratto, a fronte di sopravvenute esigenze della realtà  aziendale, in merito all’oggetto delle prestazioni.

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