L’ultima tipologia di comportamento potenzialmente anticoncorrenziale ècostituita dalle concentrazioni: èla situazione che accade quando pi๠aziende distinte finiscono per far convergere le proprie strategie, secondo diverse modalità .
Si puಠverificare il caso che esse si mantengano giuridicamente distinte ma una acquisisca partecipazioni di controllo dell’altra e quindi si crei un gruppo; oppure che due società distinte creino una joint-venture cui delegare l’attività in quel settore; o ancora, avviene una fusione: le due o pi๠società scompaiono dando vita ad un unico nuovo soggetto (fusione pura) oppure una di esse assorba le altre al proprio interno (fusione per incorporazione).
La seconda fattispecie di atto contrario alla libera concorrenza èl’abuso di posizione dominante. Si dice che un operatore economico ha assunto una “posizione dominante†in un dato settore di mercato quando ha acquistato un tale dominio in quell’ambito da essere in grado, letteralmente, di non temere la concorrenza: spesso i consumatori identificano il tipo di prodotto con quel produttore, tanto da far sଠche egli possa attuare le politiche di marketing che preferisce senza che le contromosse dei concorrenti lo possano impensierire, quasi si agisse in monopolio.
La conseguenza delle intese oggetto di persecuzione legale èquello di “impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenzaâ€: come si nota, il presupposto èpiuttosto vago e indefinito, cosଠcome l’accenno al mercato nazionale “o ad una sua parte rilevanteâ€.
Questo per non porre troppi paletti agli interventi del Garante: si èvoluto, cioà¨, evitare che una norma troppo dettagliata potesse togliere dalle competenze dell’Authority determinate situazioni concrete altrettanto rilevanti.
In realtà , la competenza del Garante Antitrust non èassoluta. Esistono due eccezioni significative: in ambito bancario, l’unica autorità con funzioni esclusive di vigilanza èla Banca d’Italia, anche per le questioni inerenti la concorrenza; mentre nel settore dell’editoria e delle telecomunicazioni esiste un’altra specifica Authority, presieduta attualmente dal professor Corrado Calabrà².
In tutti i casi, si tratta di organismi indipendenti incaricati di tutelare la concorrenza nell’interesse sia dei consumatori che delle stesse imprese.
I provvedimenti del Garante contro il vero o presunto cartello dei pastai offre l’occasione giusta per approfondire la legislazione posta a tutela della concorrenza nel nostro Paese: si tratta della cosiddetta “disciplina antitrustâ€, sebbene i trust (o cartelli) siano solo uno delle numerosissime fattispecie che possono ostacolare il libero mercato.
La legge italiana si pone con un raggio d’azione residuale: esistono infatti tre grandi tipologie di atti perseguiti (le intese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni), e per tutti e tre i casi l’eventuale superamento di certi limiti fa scattare la competenza delle autorità antitrust dell’Unione Europea.
Un’interessante intervista con Massimo Mamberti (direttore dell’ICE – Istituto Nazionale per il Commercio Estero) pubblicata dal “Sole 24 Ore†fa il punto su una prospettiva ancora poco sfruttata dal sistema imprenditoriale italiano e per la quale tuttavia si puಠprevedere un progressivo interesse.
Si tratta delle scelte di internazionalizzazione cui il nostro sistema fieristico sta guardando con un certo ritardo rispetto ai Paesi a noi pi๠direttamente concorrenti, come la Francia o la Spagna.
In effetti, in questi Stati si tengono pochi eventi fieristici in alcune date fondamentali dell’anno, e per di pi๠concentrate sui settori d’eccellenza delle rispettive produzioni nazionali.
L’Italia, invece, conta su una miriade di eventi di ogni dimensione e in ogni ramo del sistema produttivo, spesso sovrapposti fra loro come date. Questo fa sଠche ogni singola fiera italiana sia mediamente molto meno attraente di un’analoga manifestazione francese o spagnola, con conseguente ridotto afflusso di potenziali partner dall’estero.
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