In tutti i casi, si tratta di organismi indipendenti incaricati di tutelare la concorrenza nell’interesse sia dei consumatori che delle stesse imprese.
Va notato che per comodità stiamo usando il termine “impreseâ€, ma in realtà il discorso èallargato a ogni operatore economico, dai liberi professionisti agli enti pubblici.
Si èaccennato a tre diverse tipologie oggetto di attenzione. La prima di esse, probabilmente la pi๠importante, ècostituita dalle intese. La legge, infatti, punisce “le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere e falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevanteâ€, salvo che non siano concordate fra aziende appartenenti allo stesso gruppo.
Si noti come assume scarso rilievo la volontà specifica delle parti di danneggiare la concorrenza. Il termine “intesaâ€, infatti, va interpretato in senso molto ampio, cosicchènon solo sono colpiti i veri e propri accordi che hanno “per oggetto†di falsare il mercato, ma anche i comportamenti materiali che determinino “per effetto†il medesimo risultato. Si puಠparlare di intesa, quindi, persino quando le parti pongano in essere un comportamento anticoncorrenziale senza esserne consapevoli.