In realtà, la competenza del Garante Antitrust non è assoluta. Esistono due eccezioni significative: in ambito bancario..

In tutti i casi, si tratta di organismi indipendenti incaricati di tutelare la concorrenza nell’interesse sia dei consumatori che delle stesse imprese.
Va notato che per comodità stiamo usando il termine “imprese”, ma in realtà il discorso è allargato a ogni operatore economico, dai liberi professionisti agli enti pubblici.
Si è accennato a tre diverse tipologie oggetto di attenzione. La prima di esse, probabilmente la più importante, è costituita dalle intese. La legge, infatti, punisce “le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere e falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante”, salvo che non siano concordate fra aziende appartenenti allo stesso gruppo.
Si noti come assume scarso rilievo la volontà specifica delle parti di danneggiare la concorrenza. Il termine “intesa”, infatti, va interpretato in senso molto ampio, cosicchè non solo sono colpiti i veri e propri accordi che hanno “per oggetto” di falsare il mercato, ma anche i comportamenti materiali che determinino “per effetto” il medesimo risultato. Si può parlare di intesa, quindi, persino quando le parti pongano in essere un comportamento anticoncorrenziale senza esserne consapevoli.