Home » Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (II)

Tutela della concorrenza e disciplina antitrust (II)

antitrust-2

In realtà , la competenza del Garante Antitrust non èassoluta. Esistono due eccezioni significative: in ambito bancario, l’unica autorità  con funzioni esclusive di vigilanza èla Banca d’Italia, anche per le questioni inerenti la concorrenza; mentre nel settore dell’editoria e delle telecomunicazioni esiste un’altra specifica Authority, presieduta attualmente dal professor Corrado Calabrà².

In tutti i casi, si tratta di organismi indipendenti incaricati di tutelare la concorrenza nell’interesse sia dei consumatori che delle stesse imprese.


Va notato che per comodità  stiamo usando il termine “imprese”, ma in realtà  il discorso èallargato a ogni operatore economico, dai liberi professionisti agli enti pubblici.

Si èaccennato a tre diverse tipologie oggetto di attenzione. La prima di esse, probabilmente la pi๠importante, ècostituita dalle intese. La legge, infatti, punisce “le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere e falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante”, salvo che non siano concordate fra aziende appartenenti allo stesso gruppo.


Si noti come assume scarso rilievo la volontà  specifica delle parti di danneggiare la concorrenza. Il termine “intesa”, infatti, va interpretato in senso molto ampio, cosicchènon solo sono colpiti i veri e propri accordi che hanno “per oggetto” di falsare il mercato, ma anche i comportamenti materiali che determinino “per effetto” il medesimo risultato. Si puಠparlare di intesa, quindi, persino quando le parti pongano in essere un comportamento anticoncorrenziale senza esserne consapevoli.