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Licenziamento e patteggiamento del reato

Il licenziamento intimato ad un lavoratore che patteggia la pena èlegittimo solo nel caso in cui l’azienda riesca a provare il venir meno del rapporto fiduciario.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3912 del 18 febbraio 2013, con la quale èstato respinto il ricorso presentato da un’azienda, la quale sosteneva che ai fini del licenziamento disciplinare la sentenza di patteggiamento dovesse considerarsi equiparata ad una sentenza di condanna.


Al riguardo, in particolare, la Suprema Corte ha anzitutto premesso che, sebbene il patteggiamento non ètecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, comunemente èspessa associato a quest’ultima in quanto in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità  ma fa venir meno l’onere della prova nei confronti dell’accusa in cambio di una riduzione della pena.

Tuttavia, ha proseguito la Corte, tale equiparazione non determina automaticamente il venir meno del vincolo fiduciario che si ritiene debba necessariamente esistere tra lavoratore e datore di lavoro. I fatti costituenti reato, infatti, possano assumere rilievo ai fini della lesione del rapporto fiduciario soltanto nel caso in cui la loro gravità  in relazione alla natura del rapporto, alla mansione e al grado di affidamento, sia tale da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro.