Ma, in teoria, chiunque puಠambire al prestigioso incarico: chi non rientra in una delle ipotesi indicate, infatti, puಠseguire appositi corsi di formazione istituiti dalle università o altri enti pubblici, o, ancora, da enti privati accreditati.
In tutti i casi, èindispensabile rispettare alcuni requisiti che garantiscono l’onorabilità dei mediatori. Essi, infatti, non dovranno mai essere stati condannati a pene detentive per delitti e contravvenzioni non colposi; non aver patteggiato condanne detentive di durata superiore a sei mesi; non aver subito condanne di interdizione dai pubblici uffici; se professionisti, non aver mai subito provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione.
Un ruolo fondamentale sarà svolto dagli ordini professionali (principalmente quello degli avvocati), che saranno chiamati ad istituire organismi di conciliazione e a formare i propri iscritti sulla materia. Tutti i mediatori e gli organismi di riferimento, comunque, saranno soggetti alla vigilanza del ministero della Giustizia, presso cui sarà tenuto un registro nazionale dei mediatori.
Per quanto riguarda gli avvocati, la legge vi dedica una menzione specifica anche per una norma particolarissima: per evitare abusi ai danni dei cittadini, essi sono tenuti ad informare i propri clienti quando una determinata materia èsoggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione.
Coloro che, pur di lucrare una causa davanti al tribunale, non avranno informato i clienti saranno soggetti a sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza.