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Riforma sulla mediazione civile (seconda parte)

due soci che si stringono la mano

Le materie del contendere in cui èinderogabile il ricorso all’organismo di conciliazione sono le seguenti: condominio; locazione; successioni ereditarie; diritti reali (usufrutto, servità¹, enfiteusi ecc.); comodato; patti di famiglia; affitto di aziende; contratti bancari, finanziari e assicurativi; richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico-sanitario.

In tutti gli altri casi, il ricorso alla mediazione civile èinvece una facoltà . Fra gli altri casi, spiccano le cause in materia di lavoro che, fino a ieri, erano invece le uniche in cui il tentativo di conciliazione fosse obbligatorio.


Il fatto èche in quest’ambito il meccanismo conciliativo èrisultato davvero deludente: solo due cause su dieci si sono risolte attraverso questa strada, e normalmente in situazioni facili da appianare e in cui spesso era già  stato raggiunto un accorso stragiudiziale che il conciliatore si èlimitato a ratificare.

Ma anche nelle materie obbligatorie, esiste una causa che rende la mediazione una mera facoltà : èil caso in cui ci sono gli estremi per avviare una class action, che diviene cosଠuna soluzione alternativa e parallela alla mediazione civile.


In tutti i casi, obbligatoria o facoltativa che sia, la mediazione puಠrappresentare solo la prima tappa di giudizio e non l’unica. àˆ infatti sempre possibile rifiutare la proposta di mediazione e accedere al tribunale o al giudice di pace (a seconda delle competenze) per far valere i propri diritti.

Snobbare la proposta del mediatore e andare davanti al giudice, perà², puಠessere molto penalizzante, come vedremo pi๠avanti esaminando i meccanismi della procedura.

In tutti i casi, il tempo passato davanti all’organismo di conciliazione non èrilevante ai fini dei calcoli sulla ragionevole durata dei processi e, dunque, sulle eventuali richieste di danni allo Stato in caso di eccessive lungaggini.