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Tassazione ferie non godute

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche ad un compenso sostitutivo delle ferie non godute. Tale compenso, tuttavia, non puಠessere soggetto a tassazione, per cui èpossibile chiedere il rimborso di quanto indebitamente trattenuto.

A stabilirlo èstata sentenza n. 89/2013 della quarta sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in segreteria lo scorso 6 febbraio.


Nel caso in esame, in particolare, sulla base di un’interpretazione costituzionale, i giudici hanno definitivamente accolto una richiesta di rimborso delle ritenute fiscali illegittime trattenute sull’indennità , stabilendo la loro intassabilità . Nel motivare la loro decisione, i giudici hanno richiamato anche l’articolo 6, comma 2, del Tuir n. 917/86, il quale stabilisce l’imponibilità  soltanto delle indennità  conseguite a fronte delle effettive perdite di reddito e non anche di quelle che hanno l’obiettivo di riparare un danno, senza effettivo incremento reddituale, come appunto nel caso dell’indennità  sostitutiva delle ferie non godute.

Le ferie, secondo i giudici, rappresentano infatti un diritto insopprimibile del lavoratore, finalizzato a tutelare la sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito. L’indennità  delle ferie non godute ha pertanto natura risarcitoria, quindi non èsoggetta alle imposte dirette.

A fronte di cià², dunque, non vi sono dubbi sulla non assoggettabilità  a imposizione Irpef di tale indennità , pertanto la richiesta di rimborso deve essere pienamente accolta.