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Sanzioni apprendistato

Il nuovo Testo Unico dell’apprendistato ha introdotto alcune importanti novità  in materia di illeciti e sanzioni. Di seguito le diverse ipotesi di violazione contemplate dall’art. 2 del decreto legislativo 167/2011.

– Violazione dell’obbligo di forma scritta del piano formativo individuale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o dell’obbligo di formalizzare per iscritto il piano formativo individuale entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista.

– Violazione del divieto di retribuzione a cottimo.

– Violazione del divieto di sottoinquadramento del lavoratore oltre due livelli inferiori rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni per le quali sono richieste qualificazioni corrispondenti a quelle per il cui conseguimento l’apprendista èstato assunto.

– Violazione dell’obbligo di retribuzione percentualizzata, legata all’anzianità  di servizio maturata e secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale.

– Violazione dell’obbligo di presenza del tutor o del referente aziendale, idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale.

Per tutte le violazioni sopra citate si applica una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro, mentre in caso di recidiva si va da 300 a 1.500 euro. Per il pagamento si utilizza il modello F23 e il codice tributo 741 T.