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Rifiuto mansioni superiori non legittima licenziamento

Foto | Johannes Eisele/AFP/Getty Images

Il terzo grado di giudizio della giustizia italiana si èpronunciata relativamente ad una sentenza in materia di lavoro. In particolare la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza numero 17713 lo scorso 19 luglio, ma le motivazioni sono state rese note solo in questi giorni.

La Cassazione ha infatti deciso di dichiarare illegittimo il licenziamento di un lavoratore che si era rifiutato di svolgere delle mansioni superiori. Nel dettaglio la sentenza riguarda il fatto che il lavoratore che si rifiuta di svolgere mansioni superiori a quelle previste nel suo contratto di assunzione e nel caso in cui queste esulino dalla sua qualifica non puಠessere licenziato, sopratutto se tali mansioni comportano notevoli responsabilità  anche di carattere penale.

Il lavoratore oggetto della vicenda lavorava per una società  operante nel settore degli alimenti e bevande, in particolare quindi nel settore del commercio e della vendita. Esso èrifiutato di svolgere un servizio diverso da quello previsto da contratto, che riguardava la permanenza di direzione; tale mansione riguardava quindi il fatto di passare dalla qualifica di quadro a quello di direttore e comportava quindi un innalzamento della responsabilità  a suo carico. Responsabilità  non solo all’interno dell’azienda, ma anche a livello di quello che avrebbe dovuto rispondere nei confronti della legge. Tale incarico comporta anche una responsabilità  penale. Di fronte al rifiuto del lavoratore, il datore di lavoro ha intimato il licenziamento dello stesso a causa della sua insubordinazione.

I giudici della Corte di Cassazione hanno quindi deciso di cassare la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Appello e hanno quindi rinviato la loro decisione che dovrà  tenere di conto anche di ulteriori principi esposti dalla Corte stessa. Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale  della Corte di Appello di secondo grado avrebbe dovuto applicare il principio di autotutela del contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1460 del Codice Civile.

Secondo tale articolo èlegittimo il rifiuto del lavoratore di essere adibito a mansioni che non gli spettano. Ovviamente il rifiuto non puಠessere ingiustificato ma deve poggiarsi sulla buona fede e proporzionato all’illegittimo comportamento del datore. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, non ha applicato i corollari che derivano sempre sulla base della giurisprudenza della Cassazione.

Foto | Johannes Eisele/AFP/Getty Images