La disposizione era stata emanata, nel quadro delle normative anticrisi, nell’estate del 2009.
In quell’occasione si stabilଠla possibilità riconosciuta ai cassintegrati di frequentare appositi corsi di formazione, organizzati dal datore di lavoro, da svolgersi nei periodi di sospensione dall’attività lavorativa; per coloro per i quali l’attività èstata ridimensionata divenendo, di fatto, un part-time, la formazione puಠessere erogata nelle ore rimanenti.
In sostanza, si èvoluto perseguire vari risultati: l’azienda puಠtenere comunque aggiornati tutti i lavoratori, inclusi quelli momentaneamente espulsi dai processi lavorativi, mentre il lavoratore, oltre a mantenere elevata la propria professionalità , si vede riconosciuto un premio (a carico del datore di lavoro) pari alla differenza fra la propria normale retribuzione e il trattamento di integrazione salariale, in pratica portando cosଠa casa una busta-paga pari a quella percepita prima della crisi.
Per favorire il pi๠possibile il ricorso a questi strumenti formativi, si èstabilito che essi sono applicabili a qualsiasi genere di cassa integrazione guadagni: sia le tradizionali casse “ordinaria†e “straordinariaâ€, sia le forme in deroga introdotte dalle medesime norme anticrisi del 2009.
La costituzione di questi strumenti formativi deve derivare da accordi collettivi con le rappresentanze dei lavoratori, nei quali si determina anche il contenuto dei corsi e le modalità di svolgimento. Nei casi di cassa integrazione in deroga, l’accordo deve essere sottoscritto anche dalla Regione o ente locale che ha autorizzato il trattamento.
Va precisato che la legge non pone vincoli nè sui contenuti nè sui requisiti dei formatori.
Fonte: Il Sole 24 Ore