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Formazione per i cassintegrati: gli aspetti contributivi

Come accennato nell’articolo precedente dedicato alla formazione per i cassintegrati, il principale ostacolo al funzionamento dei corsi di formazione riservati ai lavoratori cassintegrati introdotti col D.L. 78/2009 era costituito dall’assenza di chiare indicazioni da parte degli istituti di previdenza e assistenza sociale su come considerare tali corsi, con le relative conseguenze in termini di adempimenti e contributi.


Con l’emanazione della nota del 2 luglio 2010 dell’INAIL e del successivo messaggio n. 20810 dell’INPS in data 6 agosto, si èinfine completato il quadro, cancellando dubbi e perplessità .

Per quanto concerne l’assicurazione all’INAIL, in particolare, vanno distinti due casi: l’ipotesi in cui il lavoratore continua a lavorare durante il periodo di cassa integrazione, sia pure ad orario ridotto, e l’ipotesi di CIG “a zero ore”.

Nel primo caso non succede proprio niente: i contributi da versare continueranno ad essere gli stessi già  previsti (non occorre nemmeno fare comunicazioni particolari).


Nel secondo caso, invece, non solo occorre comunicare la variazione della condizione del lavoratore, ma occorre anche versare appositi contributi, calcolati secondo la tariffa 0611 (corsi di formazione professionale) e ragguagliandoli alla retribuzione convenzionale della gestione artigianato.

Il messaggio diffuso dall’INPS, invece, ha chiarito i problemi di natura previdenziale. Entro i trenta giorni successivi alla stipulazione dell’accordo, infatti, occorre inviare all’INPS apposita comunicazione dei nominativi coinvolti nei processi formativi.

Sugli importi corrisposti dal datore ai lavoratori a titolo di premio per la partecipazione ai corsi di formazione occorre calcolare e versare i cosiddetti “contributi minori” a carico dell’azienda (come il contributo di maternità ), mentre l’INPS provvederà  ad accreditare ai lavoratori i contributi figurativi secondo le regole ordinarie.

Fonte: Il Sole 24 Ore