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Falsificazione foglio presenze

La falsificazione del foglio presenze non costituisce presupposto per il licenziamento ma solo per una sanzione disciplinare.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5019 del 1° marzo 2011, nella quale viene stabilito che il dipendente che lascia il posto di lavoro prima della fine del turno alterando il foglio presenze èpunibile solo con una sanzione disciplinare.


Con la sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha giudicato il caso di un dipendente dell’aeroporto di Alghero, che ha abbandonato in anticipo il posto di lavoro alterando lo strumento di rilevazione delle presenze. La Cassazione, dunque, ha respinto il ricorso presentato dal datore di lavoro e al contempo ha confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, che aveva annullato il licenziamento intimato al dipendente rilevando che lo stesso aveva lasciato il posto di lavoro solo pochi minuti prima della fine del turno e comunque dopo aver terminato lo svolgimento delle sue mansioni.

La Corte di Cassazione, dunque, accogliendo la decisione della Corte d’Appello, ha confermato che il comportamento del lavoratore rappresenta senza dubbio una mancanza disciplinare, ma non tale da meritare la sanzione espulsiva poichè manca un consapevole intento elusivo del controllo e pertanto èsanzionabile solo con 5 giorni di sospensione.