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Condizione del piano di ammortamento Inps

 

 INPS

Dopo il chiarimento da parte dello stesso ente, attraverso una circolare, della possibilità  di effettuare il pagamento dei debiti contributivi Inps applicando il sistema di rateazione previsto già  dalla legge del 1989, èstato specificato il sistema con cui verrà  calcolato il piano di ammortamento del debito con l’ente.

Il piano di ammortamento verrà  calcolato sulla base dell’ammontare del debito che èstato indicato nella domanda di rateazione. Al momento della richiesta di rateazione dei pagamenti Inps, il contribuente si impegna infatti ad effettuare il versamento della prima delle rate Inps stabilite nel complesso e di tutte le successive rate in importi uguali e consecutive nella misura di quanto ha pattuito e stabilito nel piano di ammortamento.

Attraverso la presentazione la domanda di rateazione, il contribuente si impegna ed accetta le condizioni stabilite con l’Inps. Procede quindi all’accettazione del piano di ammortamento; essa avverrà  nel momento in cui il contribuente effettuerà  il pagamento della prima delle rate che dovrà  avvenire entro il termine comunicato nel piano stesso.

Il contribuente che presenta la richiesta e quindi accetta il pagamento a rate con l’Inps di conseguenza accetta anche  l’applicazione degli interessi di dilazione. L’ammontare degli stessi sarà  pari al tasso vigente alla data di presentazione della domanda di rateazione Inps.

Una volta che viene presentata la domanda di rateazione dei debiti attraverso la procedura telematica, l’istituto per la previdenza sociale verifica il rispetto di tutte le condizioni previste.

Successivamente a questa analisi sarà  cura dell’Inps comunicare con apposito provvedimento l’esito dell’istruttoria. La comunicazione ufficiale verrà  recapitata all’indirizzo Pec indicato nella domanda oppure al numero di fax del contribuente. Solo in caso di esito positivo della verifica l’Istituto procede all’emissione del piano di ammortamento.

A seguito dell’emissione del piano nel caso in cui il contribuente non pagasse o pagasse parzialmente la prima rata, l’intero processo di rateazione si annulla in maniera automatica e il contribuente non potrà  proporre, una nuova istanza di rateazione. Se il procedimento di istruttoria condotto dall’Inps ha esito negativo il contribuente potrà  riproporre una domanda di dilazione.

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